26 Maggio

Il potere di veto di Mattarella non può essere politico

Il caso del no del Presidente della Repubblica al professore candidato a guidare il ministero dell'Economia. Parlamentarius esplora i manuali di diritto costituzionale. Quel veto esprime un indirizzo politico del Presidente in contrasto con le scelte delle coalizione e con il voto del 4 marzo.

di Parlamentarius

Il veto presidenziale sul nome del professor Savona a Ministro dell’economia è uno di quei casi destinati probabilmente a segnare la storia del Paese. Sembra esser diventato, complice anche la riduzione mediatica dell’economista a “nemico della Germania”, la vera prova di forza tra il disegno giallo-verde e l’establishment, sulla quale anche la caratura politica del neoincaricato professor Conte rischia di arenarsi dopo le prime baldanzose passeggiate in taxi, con scorta annessa. E’ il punto di non ritorno, a cavallo tra il tentativo di varare un Governo che possa in corso d’opera presentare una dimensione istituzionale che vada a prevalere su quella movimentista, senza però tradire il voto, e una crisi istituzionale lunghissima e dagli esiti imprevedibili, che nel volgere di poco tempo coinvolgerebbe i protagonisti istituzionali di questa fase. I rischi toccano anche il Colle, che, dopo la sortita del Governo “neutrale”, si trova adesso a fare i conti con uno snodo costituzionale non meno delicato. Già, le regole e la Costituzione.

Apparentemente è tutto molto semplice, perché l’art. 92 della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica “nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri”. Il potere presidenziale sembra blindato nella Carta e il veto sarebbe una delle sue possibili manifestazioni. Sulla stampa di ieri alcuni autorevoli costituzionalisti (il professor Cheli, ad esempio) hanno aggiunto che la proposta non è vincolante; e questo è indubbiamente vero. Il concetto di “proposta” sul piano giuridico attribuisce di solito a chi la fa l’implicito potere di sceglierne il contenuto. Il destinatario, a sua volta, non può controproporre altri nomi, ma, quand’essa non è vincolante, potrebbe non accogliere la proposta stessa e così bloccare il meccanismo.

Apparentemente è tutto molto semplice, perché l’art. 92 della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica “nomina il Presidente

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