5 Maggio
Achtung. Avviso della Corte tedesca alla Bce
La Corte costituzionale della Germania dà tre mesi di tempo alla Banca centrale europea per giustificare l'acquisto di titoli. I giudici sollevano una questione di sovranità, non c'è stato il passaggio necessario in parlamento. In bilico anche il primato della Corte di giustizia Ue. La Bce replica: rispettato il nostro mandato
Discorrendo di sovranismi immaginari, abbiamo ricordato tante volte su List che in Europa i sovranismi reali sono solo in Francia e in Germania. Parigi ha declinato con Macron un europeismo forgiato nell'officina di Parigi, tutto illuminismo nella fase retorica, ma con le radici ben salde nell'idea che è dalla Senna che si guideranno in futuro le operazioni nell'Unione europea. Il piano di Macron, con un forte recupero della radice gollista della politica francese, aveva una base solida, perché la Germania, pur essendo più forte in termini di produzione, export e diplomazia economica, non ha un esercito (e la Francia ha la bomba atomica e la proiezione strategica delle sue forze) e la leadership di Angela Merkel era al tramonto.
01
Il coronavirus cambia carte e regole del gioco europeo
I vertici bilaterali di una volta. Angela Merkel e Emmanuel Macron, prima dell'era del coronavirus (Foto Ansa)Questo piano di egemonia francese è stato spezzato dalla crisi del coronavirus: la Francia è finita tra i tentatoli della pandemia, mentre la Germania ha mostrato la sua forza e organizzazione nella battaglia e oggi Angela Merkel è rinata sul piano del consenso al punto che a Berlino si dice che potrebbe anche puntare a uno storico quinto mandato da cancelliera della Germania.
Macron naturalmente persegue ancora il suo piano, ma l'epidemia ha cambiato le carte in tavola e le regole del gioco europeo. Le politiche nazionali si sono rafforzate, lo stesso Macron ne ha testimoniato l'importanza nel suo discorso alla nazione:
Dovremo ricostruire la nostra economia più forte per produrre e ridare speranza ai lavoratori, imprenditori, mantenere la nostra indipendenza finanziaria. Dovremo ricostruire una indipendenza agricola, sanitaria, industriale e tecnologica francese e più autonomia strategica per la nostra Europa. Questo passerà attraverso un piano massiccio per la nostra salute, la nostra ricerca, i nostri anziani, fra gli...
Discorrendo di sovranismi immaginari, abbiamo ricordato tante volte su List che in Europa i sovranismi reali sono solo in Francia e in Germania. Parigi ha declinato con Macron un europeismo forgiato nell'officina di Parigi, tutto illuminismo nella fase retorica, ma con le radici ben salde nell'idea che è dalla Senna che si guideranno in futuro le operazioni nell'Unione europea. Il piano di Macron, con un forte recupero della radice gollista della politica francese, aveva una base solida, perché la Germania, pur essendo più forte in termini di produzione, export e diplomazia economica, non ha un esercito (e la Francia ha la bomba atomica e la proiezione strategica delle sue forze) e la leadership di Angela Merkel era al tramonto.
01
Il coronavirus cambia carte e regole del gioco europeo
I vertici bilaterali di una volta. Angela Merkel e Emmanuel Macron, prima dell'era del coronavirus (Foto Ansa)Questo piano di egemonia francese è stato spezzato dalla crisi del coronavirus: la Francia è finita tra i tentatoli della pandemia, mentre la Germania ha mostrato la sua forza e organizzazione nella battaglia e oggi Angela Merkel è rinata sul piano del consenso al punto che a Berlino si dice che potrebbe anche puntare a uno storico quinto mandato da cancelliera della Germania.
Macron naturalmente persegue ancora il suo piano, ma l'epidemia ha cambiato le carte in tavola e le regole del gioco europeo. Le politiche nazionali si sono rafforzate, lo stesso Macron ne ha testimoniato l'importanza nel suo discorso alla nazione:
Dovremo ricostruire la nostra economia più forte per produrre e ridare speranza ai lavoratori, imprenditori, mantenere la nostra indipendenza finanziaria. Dovremo ricostruire una indipendenza agricola, sanitaria, industriale e tecnologica francese e più autonomia strategica per la nostra Europa. Questo passerà attraverso un piano massiccio per la nostra salute, la nostra ricerca, i nostri anziani, fra gli altri.
In Europa questa linea è attiva anche nelle politiche economiche, al di là di alcuni strumenti comuni (il Mes, il Sure e altri) il piano europeo di rilancio dell'economia è ancora un foglio bianco e sul recovery fund i tempi sono lunghi. Nel frattempo la Germania ha varato un piano imponente (oltre mille miliardi di euro) e messo in campo una vecchia conoscenza della Storia, la banca KfW, l'istituzione che nel dopoguerra si occupò della gestione dei fondi del Piano Marshall per la ricostruzione. Berlino marcia da sola con la sua armata finanziaria e la stessa Angela Merkel ha sottolineato questo tema chiave nel suo discorso:
La pandemia ci ha colpiti in un momento di bilanci sani e riserve forti. Anni di politica solida che oggi ci sono d'aiuto. Si tratta di sostenere la nostra economia e di aprire uno scudo protettivo per le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori.
Sono parole chiare, sorrette da un efficace piano di contrasto al virus. Sono un progetto politico per il domani che ha basi finanziarie solide.
Qualche giorno fa abbiamo ricordato che nel 2012 The Economist raccontò in forma di fictional scenario il piano tedesco per la "rottura" dell'Eurozona a seguito della grande crisi. Giulio Andreotti diceva: "Amo talmente la Germania che ne voglio due". Mai stuzzicare i tedeschi.
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Mai stuzzicare le fantasie della Germania
La memoria aiuta, nell'estate del 2012, quando la crisi del debito sovrano europeo galoppava, The Economist pubblicò un immaginario piano di Berlino per organizzare l'uscita di un gruppo di paesi in crisi fuori dall'Eurozona.
Un ottimo racconto giornalistico che aveva un sottotesto: questa è finzione, ma nel cassetto della Germania il piano reale c'è. È logico che si facciano fictional scenarios, servono a disegnare il percorso di un fatto, la sua parabola, calibrare le decisioni. Siamo in un momento dove bisogna applicare la regola del giocatore di biliardo, calma e gesso.
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Il gong della Corte costituzionale tedesca
La Corte Costituzionale alla fine ha sferrato un colpo d'ariete alla porta della Banca centrale europea. La Corte di Karlsruhe ha emesso l'attesa sentenza sul quantitative easing. Cosa dice? Che il piano della Bce va in parte contro i principi della Germania. Gong. Secondo i giudici, l'acquisto di titoli di Stato da parte della Bce "viola in parte" la Costituzione tedesca, in quanto il governo tedesco e il Bundestag "non hanno esaminato le decisioni della Bce". Questo significa che la Corte ha accolto parzialmente i ricorsi presentati (uno è di Bernd Luecke, ex esponente della Cdu, fondatore di AfD) contro l'acquisto di titoli. Verdetto netto, 7 a 1, con conseguenze immediate, perché il governo federale e il Bundestag dovranno verificare i programmi di acquisto passati. Altro punto della sentenza: i giudici della Corte ritengono che sia "arbitrario" il verdetto della Corte europea del dicembre 2018, il passaggio è da leggere così: le sentenze della Corte di Giustizia non sono vincolanti per la Germania. Con un colpo di penna, siamo piombati in un pub di Liverpool, zona Brexit, solo che qui la birra è tedesca e siamo a Monaco di Baviera. Achtung.
La parola d'ordine è sopire, minimizzare, attutire, comprensibile reazione. Ma la sentenza è di enorme importanza e impatto potenziale. La Banca centrale europea ora ha tre mesi di tempo per dimostrare che "gli obiettivi di politica monetaria perseguiti dal programma di acquisto di titoli pubblici non sono sproporzionati rispetto agli effetti di politica fiscale ed economica derivanti dal programma". Secondo i giudici tedeschi "dopo un periodo di transizione di non piu' di tre mesi, per permettere il necessario coordinamento con l'Eurosistema, la Bundesbank non può più di conseguenza partecipare all'implementazione ed esecuzione delle decisioni in questione della Bce (il Qe) a meno che il consiglio direttivo della Bce adotti una nuova decisione che dimostri appunto la proporzionalità del suo programma". "Agli stessi termini - evidenzia la sentenza - la Bundesbank deve assicurarsi che i bond giàf acquistati e tenuti nel suo portafoglio siano venduti in base a una strategia, possibilmente di lungo termine, coordinata con l'Eurosistema".
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La Bce pattina sul ghiaccio tedesco
Risposta della Banca centrale europea? A Francoforte sanno di dover pattinare sul ghiaccio tedesco, ci vanno cauti, così hanno preso atto della decisione della Corte costituzionale tedesca e ricordato che già nel 2018 la Corte di giustizia aveva detto che l'operato della Banca centrale era legittimo. Ecco il comunicato: "Il Consiglio direttivo ha tenuto un briefing preliminare dal governatore della Bundesbank e dal dipartimento legale della Banca centrale europea (Bce). La Bce prende atto della sentenza odierna della Corte costituzionale federale tedesca in merito al Public Sector Purchase Programme (PSPP)". Il Consiglio direttivo della Bce "resta pienamente impegnato a fare tutto il necessario nell'ambito del suo mandato per assicurare che l'inflazione aumenti a livelli coerenti con il suo obiettivo a medio termine". Attenzione, siamo dentro una battaglia tra titani condotta sul filo del diritto. Non a caso la Bce parla di inflazione, cioè il mandato chiave del suo Statuto. Dunque l'obiettivo del direttivo è quello di fare tutto il necessario per garantire che "l'azione di politica monetaria intrapresa nel perseguimento dell'obiettivo di mantenere la stabilità dei prezzi sia trasmessa a tutti i settori dell'economia e a tutte le giurisdizioni dell'area dell'euro". Infine, la copertura legale, via sentenza, dunque la Bce ricorda che "nel dicembre 2018 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che la Bce agisce nell'ambito del suo mandato di stabilita' dei prezzi". C'è solo un problema: questo quadro giuridico con la sentenza della Corte di Karlsruhe oggi scricchiola.
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L'exit dal quadro giuridico dell'Unione
Siamo nel campo delle conseguenze inattese, volendo dare un colpo al cerchio (la Bce) e una alla botte (il sistema istituzionale tedesco), alla fine la Corte ha sentenziato che la Bundesbank deve seguire le regole costituzionali della Germania e in caso di contrasto adeguarsi alla linea berlinese. Ecco cosa dice Olaf Scholz, ministro delle Finanze della Germania, socialdemocratico: "La Corte ha stabilito in modo chiaro che il programma d'acquisto di titoli da parte della Banca centrale europea non è una forma di finanziamento degli Stati". Primo punto a favore della Bce, senza dubbio alcuno. Dunque "il programma della Bce si trova da questo punto divista in consonanza con la Costituzione". Poi comincia a lampeggiare la spia rossa nella sala comando del sommergibile tedesco quando Scholz dice che "la Bundesbank può continuare a partecipare al programma comune anche oltre il termine dei tre mesi, nella misura in cui vengano rispettate le condizioni poste dalla Corte". Attenzione alla frase nella parte finale: "Nella misura in cui vengano rispettate le condizioni poste dalla Corte". Qui sta il limite, della Bundesbank e dunque anche della Bce. Domanda sul taccuino del cronista: cosa succede se le condizioni non sono rispettate? A quel punto cosa fa la Bundesbank e soprattutto cosa accade al funzionamento della Bce? Come si decide? Siamo in una terra incognita. Secondo Scholz "la sentenza non si riferisce alle attuali misure d'aiuto della Bce" contro la crisi innescata dal coronavirus. Ma qui le valutazioni, come vedremo, si biforcano.
Sulla Corte di Giustizia, perno dell'Unione sul piano giuridico, sembra incombere una sorta di "declassamento tedesco", de facto perde il suo primato, siamo di fronte a una strana exit della Germania dal quadro giuridico dell'Unione.
Il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer ha commentato con rito diplomatico: "La Commissione ha sempre rispettato l'indipendenza della Bce nell'implementazione della sua politica monetaria", mentre sulla Corte di Giustizia la frase è più netta: "Riaffermiamo la primazia del diritto Ue e il fatto che le sentenze della Corte di Giustizia dell'Ue sono vincolanti per tutte le corti nazionali". Fino a oggi era così, Berlino ha cambiato idea.
Le conseguenze sono quelle che illustra Clemens Fuest, il direttore dell'istituto Ifo: "La Bce deve giustificare il fatto di accettare "effetti collaterali", deve cioè spiegare ai risparmiatori tedeschi quali sono gli effetti sui depositi della Germania e quale impatto hanno gli acquisti sui valori degli immobili. Al centro della questione ci sono i diritti costituzionali dei cittadini tedeschi. Domanda sul taccuino del titolare: dove sono i diritti dei cittadini europei? Ah, che ingenuo, non esiste la cittadinanza europea, ma quella delle singole nazioni.
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La sentenza: continua erosione delle responsabilità degli Stati
Ecco la traduzione del testo della sentenza di Karlsruhe, vediamo i passi salienti.
Dall'introduzione. "Se in un controllo ultra-vires oppure d'identità si pone la questione della validità o della interpretazione di una misura presa da organi, istituzioni o altre strutture dell'Unione europea, la Corte costituzionale pone alla base della propria valutazione il contenuto ed il giudizio che la misura ha ottenuto attraverso la Corte dell'Unione europea". "Il mandato di giurisdizione collegato all'identificazione delle funzioni dell'art. 19 comma del Trattato dell'Unione europea finisce là dove una interpretazione non è più verificabile e pertanto risulta arbitraria. Se la Corte oltrepassa questo limite, la sua azione non è più coperta dal mandato dell'art. 19, comma 1, seconda frase in collegamento con la legge di approvazione (.), tale che viene meno il livello minimo di legittimazione democratico della sua decisione".
Interessi degli Stati. "Nel toccare interessi fondamentali degli Stati membri, com'è di norma il caso nell'interpretazione delle competenze dell'Unione europea del suo programma d'integrazione legittimato democraticamente, il controllo della Corte non può accogliere le intenzioni affermate della Banca centrale europea in modo non ponderato". "La combinazione di una larga misurazione dell'organo agente e di una limitazione del sistema di controllo giuridico attraverso la Corte dell'Unione europea non rende evidentemente giustizia al principio dell'attribuzione delle competenze aprendo la strada ad una continua erosione delle responsabilità dei singoli Stati". "La preservazione dei fondamenti delle competenze dell'Unione europea ha un significato decisivo per la garanzia del principio democratico. La finalità del programma di integrazione non deve portare alla conseguenza che il principio dell'assunzione singola di competenza venga fattivamente sospeso come uno dei principi fondamentali dell'Unione europea. Il principio della proporzionalità nella limitazione delle competenze dell'Unione europea e degli Stati membri e la valutazione generale da ciò derivante hanno un peso notevole per il principio democratico ed il fondamento della sovranità popolare".
Conseguenze del programma. "La loro inosservanza è in grado di spostare le basi competenziali dell'Unione europea e di svuotare il principio della limitazione delle rispettive competenze. La proporzionalità di un programma per l'acquisto di titoli di Stato implica, accanto alla questione del fatto che sia adatto al raggiungimento dell'obiettivo indicato e della sua necessità, che vengano chiaramente nominati l'obiettivo di politica monetaria e le sue conseguenze di politica economica, e che questi vengano soppesate in sé e in relazione l'una all'altra. L'incondizionato perseguimento dell'obiettivo di politica monetaria mettendo in ombra gli effetti di politica economica collegati al programma viola evidentemente il principio della proporzionalità di cui all'Art. 5, comma 1, Frase seconda del Trattato Ue". "Che il sistema delle banche centrali non possa condurre una politica economica e sociale non esclude che non debba affrontare le conseguenze che un programma di acquisto di titolo di Stato, per esempio per l'indebitamento pubblico, il risparmio pubblico, il sistema previdenziale e i prezzi immobiliari, mettendole in rapporto con l'obiettivo di politica valutaria perseguito e raggiungibile.Se un programma come il PSPP rappresenti un evidente aggiramento dell'art. 123 (...) non si decide in base al mantenimento di un singolo criterio, ma sulla base di una valutazione complessiva".
Il limite d'acquisto. "Soprattutto il limite d'acquisto del 33% e la suddivisione degli acquisti secondo lo schema di capitale della Banca centrale europea impediscono che sotto il PSPP possano essere prese misure selettive a favore di singoli Stati membri e che l'Eurosistema diventi il creditore di maggioranza di uno Stato membro.Una successiva modifica della distribuzione per gli acquisti di titoli sotto il PSPP toccherebbe i limiti della responsabilità generale sul bilancio del Bundestag tedesco e non sarebbe conciliabile con l'art.73, comma terzo della Costituzione tedesca. Essa rappresenterebbe nella sostanza una assunzione di garanzie per decisione di terzi vietata dalla legge fondamentale con conseguenze difficilmente calcolabili". "Il governo federale e il Bundestag hanno il dovere, nella loro responsabilità d'integrazione, di agire a favore di una valutazione di proporzionalità attraverso la Banca centrale europea. Devono rendere chiara la loro interpretazione giuridica nei confronti della Banca centrale europea oppure impegnarsi anche per altre via per la ricostituzione di condizioni conformi al Trattato Ue.Gli organi costituzionali, gli uffici e le Corti non possono contribuire alla realizzazione alla messa in pratica, oppure alla loro operatività, di atti 'ultra-vires'. Questo vale fondamentalmente anche per la Bundesbank". -
Dalla conclusione. "Il governo federale e il Bundestag sono nel dovere, a causa della loro responsabilità di integrazione, di contrastare la gestione del PSPP finora attuata".
***
Bene, la Germania in poche parole ci sta dicendo una cosa semplice: la Costituzione tedesca viene prima del diritto comunitario, non c'è alcun automatismo, la cara vecchia "Buba" (la Bundesbank) è autonoma finché le decisioni della Bce non diventano un problema del contribuente tedesco. Che cosa è tutto questo? Cribbio, che domande: il sovranismo di Berlino.
07
La versione di Gualtieri non è quella di Constancio
Commento alla decisione della Corte tedesca da parte del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri? Tutto a posto, nessun rischio: "L'attuale programma di acquisto di titoli della Bce (il Pandemic Emergency Purchase Program, Pepp, ndr) "non è minimamente intaccato e la sentenza non ha nessuna conseguenza sul programma in corso". Gualtieri docet, perbacco. Solo che...
...registriamo una lieve divergenza di vedute con Vitor Constancio, politico portoghese, ex vicepresidente della Bce: "Questo è il grande rischio. In Germania arriveranno immediatamente nuovi ricorsi giudiziari contro il Pepp (Pandemic Emergency Purchase Programme). La Corte insiste nella ridicola distinzione tra politica monetaria e politica economica e vuole la proporzionalità nei suoi effetti. Un economista tedesco può spiegare cosa significa?".
Dopo aver letto i documenti e le prime reazioni, a noi pare che abbia ragione Constancio e torto Gualtieri. E visto il limbo in cui è finito il miracoloso recovery fund europeo magnificato dal ministro dell'economia del governo italiano, questa conclusione non sarebbe una sorpresa.
***
Questa storia è appena all'inizio, sono le prime fasi di un pericoloso processo di sgretolamento dell'Unione che procede per stadi: abbiamo visto prima la discordia nell'emergenza (zero coordinamento e perfino i camion con le mascherine bloccati ai confini di vari paesi), poi si è innescato un dissidio (ancora in corso) sugli strumenti finanziari per l'emergenza economica, ora la Corte costituzionale fa un salto di qualità e mette in luce il primato del sistema politico della Germania sulle istituzioni europee.
08
Il sonno della ragione
Questa cascata di eventi ricorda al titolare un'acquaforte dellm 1797, un'opera del grande pittore spagnolo Francisco Goya, un quadro di inquietudine, dove dominano i pipistrelli (sono il simbolo di questa fase storica, la crisi comincia (forse) con un pipistrello in Cina), uno scenario di inquietudine, di incubi e deliri:
È un assedio di volatili, metafora delle nostre angosce, il pericolo imminente. Ho visto qualche giorno fa, appena passata l'alba, gabbiani combattere per fame, contendersi brani di spazzatura nel centro di Roma, di fronte alla redazione di Radio Radicale, a un tiro di schioppo dal Teatro dell'Opera (quanti segnali e codici nascosti, il palcoscenico, la rappresentazione). Eccoli:
Confesso di aver vissuto la scena come un presagio sinistro, l'emersione dalla memoria delle pagine de Gli uccelli, di Daphne Du Maurier, il racconto che ha ispirato il film di Alfred Hitchcock.
Siamo qui, sono le 21.00, il titolo della serata è inesorabile: "Il sonno della ragione genera mostri". Annegheremo quello che resta della notte in un paio di Gin Martini, bisogna bere per dimenticare, perdersi un po' per amare e ritrovarsi in un luogo dell'anima dove "nevica sempre". Sì, viviamo tempi interessanti. Forse troppo.
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4.5 In caso di valido esercizio del recesso, il Fornitore rimborserà all'Utente il pagamento ricevuto in
relazione
all'Abbonamento cui il recesso si riferisce, al netto di un importo proporzionale a quanto è stato fornito
dal Fornitore
fino al momento in cui il consumatore lo ha informato dell'esercizio del diritto di recesso; per il calcolo
di tale
importo, si terrà conto dei numeri o comunque dei contenuti fruiti e/o fruibili dal consumatore fino
all'esercizio del
diritto di recesso. Il rimborso avverrà entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso sullo
stesso
mezzo di pagamento utilizzato per la transazione iniziale.
4.6 Eventuali eccezioni al diritto di recesso, ove previste da Codice del consumo – decreto legislativo 6
settembre
2005, n. 206, saranno comunicate al consumatore in sede di offerta prima dell'acquisto.
5. Modalità di pagamento
5.1 L'Abbonamento comporta l'obbligo per l'Utente di corrispondere al Fornitore il corrispettivo nella
misura
specificata nell'offerta in relazione al pacchetto scelto dall'Utente.
5.2 Tutti i prezzi indicati nell'offerta si intendono comprensivi di IVA.
5.3 Il pagamento dei corrispettivi può essere effettuato mediante carte di credito o debito abilitate ad
effettuare gli
acquisti online. Le carte accettate sono le seguenti: Visa, Mastercard, American Express.
5.4 L'Utente autorizza il Fornitore ad effettuare l'addebito dei corrispettivi dovuti al momento
dell'acquisto
dell'Abbonamento e dei successivi rinnovi sulla carta di pagamento indicata dallo stesso Utente.
5.5 Il Fornitore non entra in possesso dei dati della carta di pagamento utilizzata dall'Utente. Tali dati
sono
conservati in modo sicuro dal provider dei servizi di pagamento utilizzato dal Fornitore (Stripe o il
diverso provider
che in futuro potrà essere indicato all'Utente). Inoltre, a garanzia dell'Utente, tutte le informazioni
sensibili della
transazione vengono criptate mediante la tecnologia SSL – Secure Sockets Layer.
5.6 È onere dell'Utente: (i) inserire tutti i dati necessari per il corretto funzionamento dello strumento
di pagamento
prescelto; (ii) mantenere aggiornate le informazioni di pagamento in vista dei successivi rinnovi (per
esempio,
aggiornando i dati della propria carta di pagamento scaduta in vista del pagamento dei successivi rinnovi
contrattuali).
Qualora per qualsiasi motivo il pagamento non andasse a buon fine, il Fornitore si riserva di sospendere
immediatamente
l'Abbonamento fino al buon fine dell'operazione di pagamento; trascorsi inutilmente 3 giorni senza che il
pagamento
abbia avuto esito positivo, è facoltà del Fornitore recedere dal contratto con effetti immediati.
Pagamenti all'interno dell'applicazione IOS
5.7 In caso di acquisto dell'Abbonamento mediante l'Applicazione per dispositivi IOS, il pagamento è gestito
interamente
attraverso la piattaforma App Store fornita dal gruppo Apple. Il pagamento del corrispettivo è
automaticamente
addebitato sull'Apple ID account dell'Utente al momento della conferma dell'acquisto. Gli abbonamenti
proposti sono
soggetti al rinnovo automatico e all'addebito periodico del corrispettivo. L'Utente può disattivare
l'abbonamento fino a
24h prima della scadenza del periodo di abbonamento in corso. In caso di mancata disattivazione,
l'abbonamento si
rinnova per un eguale periodo e all'Utente viene addebitato lo stesso importo sul suo account Apple.
L'Utente può
gestire e disattivare il proprio abbonamento direttamente dal proprio profilo su App Store. Per maggiori
informazioni al
riguardo: https://www.apple.com/it/legal/terms/site.html. Il Fornitore non è responsabile per eventuali
disservizi della
piattaforma App Store.
6. Promozioni
6.1 Il Fornitore può a sua discrezione offrire agli Utenti delle promozioni sotto forma di sconti o periodi
gratuiti di
fruizione del Servizio.
6.2 Salvo che non sia diversamente specificato nella pagina di offerta della promozione, l'adesione a una
promozione
comporta, alla sua scadenza, l'attivazione automatica del Servizio a pagamento con addebito periodico del
corrispettivo
in base al contenuto del pacchetto di volta in volta selezionato dall'Utente.
6.3 L'Utente ha la facoltà di disattivare il Servizio in qualunque momento prima della scadenza del periodo
di prova
attraverso una delle modalità indicate nel precedente articolo 3).
7. Obblighi e garanzie dell'Utente
7.1 L'Utente dichiara e garantisce:
- di essere maggiorenne;
- di sottoscrivere l'Abbonamento per scopi estranei ad attività professionali, imprenditoriali, artigianali
o commerciali
eventualmente svolte;
- che tutti i dati forniti per l'attivazione dell'Abbonamento sono corretti e veritieri;
- che i dati forniti saranno mantenuti aggiornati per l'intera durata dell'Abbonamento.
7.2 L'Utente si impegna al pagamento del corrispettivo in favore del Fornitore nella misura e con le
modalità definite
nei precedenti articoli.
7.3 L'Utente si impegna ad utilizzare l'Abbonamento e i suoi contenuti a titolo esclusivamente personale, in
forma non
collettiva e senza scopo di lucro; l'Utente è inoltre responsabile per qualsiasi uso non autorizzato
dell'Abbonamento e
dei suoi contenuti, ove riconducibile all'account dell'Utente medesimo; per questo motivo l'Utente si
impegna ad
assumere tutte le precauzioni necessarie per mantenere riservato l'accesso all'Abbonamento attraverso il
proprio account
(per esempio, mantenendo riservate le credenziali di accesso ovvero segnalando senza ritardo al Fornitore
che la
riservatezza di tali credenziali risulta compromessa per qualsiasi motivo).
7.4 La violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo conferisce al Fornitore il diritto di
risolvere
immediatamente il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento dei
danni.
8. Tutela della proprietà intellettuale e industriale
8.1 L'Utente riconosce e accetta che i contenuti dell'Abbonamento, sotto forma di testi, immagini,
fotografie, grafiche,
disegni, contenuti audio e video, animazioni, marchi, loghi e altri segni distintivi, sono coperti da
copyright e dagli
altri diritti di proprietà intellettuale e industriale di volta in volta facenti capo al Fornitore e ai suoi
danti causa
e per questo si impegna a rispettare tali diritti.
8.2 Tutti i diritti sono riservati in capo ai titolari; l'Utente accetta che l'unico diritto acquisito con
il contratto
è quello di fruire dei contenuti dell'Abbonamento con le modalità e i limiti propri del Servizio. Fatte
salve le
operazioni di archiviazione e condivisione consentite dalle apposite funzionalità del Servizio, qualsiasi
attività di
riproduzione, pubblica esecuzione, comunicazione a terzi, messa a disposizione, diffusione, modifica ed
elaborazione dei
contenuti è espressamente vietata.
8.3 La violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo conferisce al Fornitore il diritto di
risolvere
immediatamente il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento dei
danni.
9. Manleva
9.1 L'Utente si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore contro qualsiasi costo – inclusi gli
onorari degli
avvocati, spesa o danno addebitato al Fornitore o in cui il Fornitore dovesse comunque incorrere in
conseguenza di usi
impropri del Servizio da parte dell'Utente o per la violazione da parte di quest'ultimo di obblighi
derivanti dalla
legge ovvero dai presenti termini d'uso.
10. Limitazione di responsabilità
10.1 Il Fornitore è impegnato a fornire un Servizio con contenuti professionali e di alta qualità; tuttavia,
il
Fornitore non garantisce all'Utente che i contenuti siano sempre privi di errori o imprecisioni; per tale
motivo,
l'Utente è l'unico responsabile dell'uso dei contenuti e delle informazioni veicolate attraverso di
essi.
10.2 L'Utente riconosce e accetta che, data la natura del Servizio e come da prassi nel settore dei servizi
della
società dell'informazione, il Fornitore potrà effettuare interventi periodici sui propri sistemi per
garantire o
migliorare l'efficienza e la sicurezza del Servizio; tali interventi potrebbero comportare il rallentamento
o
l'interruzione del Servizio. Il Fornitore si impegna a contenere i periodi di interruzione o rallentamento
nel minore
tempo possibile e nelle fasce orarie in cui generalmente vi è minore disagio per gli Utenti. Ove
l'interruzione del
Servizio si protragga per oltre 24 ore, l'Utente avrà diritto a un'estensione dell'Abbonamento per un numero
di giorni
pari a quello dell'interruzione; in tali casi, l'Utente riconosce che l'estensione dell'Abbonamento è
l'unico rimedio in
suo favore, con la conseguente rinunzia a far valere qualsivoglia altra pretesa nei confronti del
Fornitore.
10.3 L'Utente riconosce e accetta che nessuna responsabilità è imputabile al Fornitore:
- per disservizi dell'Abbonamento derivanti da malfunzionamenti di reti elettriche e telefoniche ovvero di
ulteriori
servizi gestiti da terze parti che esulano del tutto dalla sfera di controllo e responsabilità del Fornitore
(per
esempio, disservizi della banca dell'Utente, etc...);
- per la mancata pubblicazione di contenuti editoriali che derivi da cause di forza maggiore.
10.4 In tutti gli altri casi, l'Utente riconosce che la responsabilità del Fornitore in forza del contratto
è limitata
alle sole ipotesi di dolo o colpa grave.
10.5 Ai fini dell'accertamento di eventuali disservizi, l'Utente accetta che faranno fede le risultanze dei
sistemi
informatici del Fornitore.
11. Modifica dei termini d'uso
11.1 L'Abbonamento è disciplinato dai termini d'uso approvati al momento dell'acquisto.
11.2 Durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore si riserva di modificare i termini della
fornitura per
giustificati motivi connessi alla necessità di adeguarsi a modifiche normative o obblighi di legge, alle
mutate
condizioni del mercato di riferimento ovvero all'attuazione di piani aziendali con ricadute sull'offerta dei
contenuti.
11.3 I nuovi termini d'uso saranno comunicati all'Utente con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla
scadenza del
periodo di fatturazione in corso ed entreranno in vigore a partire dall'inizio del periodo di fatturazione
successivo.
Se l'Utente non è d'accordo con i nuovi termini d'uso, può esercitare la disdetta secondo quanto previsto al
precedente
articolo 3.
11.4 Ove la modifica dei termini d'uso sia connessa alla necessità di adeguarsi a un obbligo di legge, i
nuovi termini
d'uso potranno entrare in vigore immediatamente al momento della comunicazione; resta inteso che, solo in
tale ipotesi,
l'Utente potrà recedere dal contratto entro i successivi 30 giorni, con il conseguente diritto ad ottenere
un rimborso
proporzionale al periodo di abbonamento non goduto.
12. Trattamento dei dati personali
12.1 In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679 UE e dal Codice della privacy (decreto
legislativo 30
giugno 2003, n. 196), i dati personali degli Utenti saranno trattati per le finalità e in forza delle basi
giuridiche
indicate nella privacy policy messa a disposizione dell'Utente in sede di registrazione e acquisto.
12.2 Accettando i presenti termini di utilizzo, l'Utente conferma di aver preso visione della privacy policy
messa a
disposizione dal Fornitore e di averne conservato copia su supporto durevole.
12.3 Il Fornitore si riserva di modificare in qualsiasi momento la propria privacy policy nel rispetto dei
diritti degli
Utenti, dandone notizia a questi ultimi con mezzi adeguati e proporzionati allo scopo.
13. Servizio clienti
13.1 Per informazioni sul Servizio e per qualsiasi problematica connessa con la fruizione dello stesso,
l'Utente può
contattare il Fornitore attraverso i seguenti recapiti: help@newslist.it
14. Legge applicabile e foro competente
14.1 Il contratto tra il Fornitore e l'Utente è regolato dal diritto italiano.
14.2 Ove l'Utente sia qualificabile come consumatore, per le controversie comunque connesse con la
formazione,
esecuzione, interpretazione e cessazione del contratto, sarà competente il giudice del luogo di residenza o
domicilio
del consumatore, se ubicato in Italia.