29 Aprile
Dove c'è guerra c'è il mercenario
Sono presenti in Siria e in tutti i teatri dei conflitti contemporanei. Michele Magno racconta la storia dei mercenari. Dai Shardana del faraone Ramses agli eserciti europei costituiti da compagnie d'arme guidate dai Capitani di ventura.
di Michele Magno
In Siria sono presenti da tempo e hanno un peso crescente nelle strategie militari di Washington e Mosca. Sono i contractors americani di Academi (ex Blackwater) e i contractors russi del Gruppo Wagner, dal nome del compositore tedesco di cui è appassionato il suo fondatore, Dmitry Utkin. Oggi sono forse le due più famose “società di mercenari” al mondo, anche se spesso agiscono nell’ombra e nelle retrovie dei teatri di guerra. E, se il primo non sembra opinabile, il secondo mestiere più antico del mondo è proprio quello del mercenario. Per Anthony Mockler, suo autorevole studioso, è più di un'ipotesi (Storia dei mercenari, Odoya, 2012).
Già nel secondo millennio avanti Cristo, infatti, mercenari erano i Shardana, predoni sardi al servizio del faraone Ramses II. Gli Hittiti arruolavano i pirati lici e gli Assiri i montanari dello Zagros mesopotamico. Di mercenari si servivano il tiranno ateniese Pisistrato e il tiranno di Samo Policrate. Mercenari erano i diecimila greci al soldo del satrapo persiano Ciro il Giovane, le cui gesta sono narrate da Senofonte nella "Anabasi". Mercenari erano anche i celti, i numidi e gli iberici impiegati da Cartagine nelle tre guerre puniche contro Roma. Le stesse legioni romane erano affiancate da frombolieri delle Baleari a da arcieri cretesi. Prima dell'anno Mille, gli imperatori bizantini utilizzavano guerrieri longobardi e dalmati, alamanni germanici e variaghi scandinavi, come guardia personale o per scortare i catafratti, cavalieri muniti di pesanti corazze.
Già nel secondo millennio avanti Cristo, infatti, mercenari erano i sardhana, predoni sardi al servizio del faraone Ramses II.
È però nel Medioevo che il fenomeno del mercenariato si diffonde e si afferma in tutta Europa. Nel sistema feudale, il servizio militare obbligatorio del vassallo non oltrepassava di norma i quaranta giorni annui. Una durata che ostacolava la formazione...
di Michele Magno
In Siria sono presenti da tempo e hanno un peso crescente nelle strategie militari di Washington e Mosca. Sono i contractors americani di Academi (ex Blackwater) e i contractors russi del Gruppo Wagner, dal nome del compositore tedesco di cui è appassionato il suo fondatore, Dmitry Utkin. Oggi sono forse le due più famose “società di mercenari” al mondo, anche se spesso agiscono nell’ombra e nelle retrovie dei teatri di guerra. E, se il primo non sembra opinabile, il secondo mestiere più antico del mondo è proprio quello del mercenario. Per Anthony Mockler, suo autorevole studioso, è più di un'ipotesi (Storia dei mercenari, Odoya, 2012).
Già nel secondo millennio avanti Cristo, infatti, mercenari erano i Shardana, predoni sardi al servizio del faraone Ramses II. Gli Hittiti arruolavano i pirati lici e gli Assiri i montanari dello Zagros mesopotamico. Di mercenari si servivano il tiranno ateniese Pisistrato e il tiranno di Samo Policrate. Mercenari erano i diecimila greci al soldo del satrapo persiano Ciro il Giovane, le cui gesta sono narrate da Senofonte nella "Anabasi". Mercenari erano anche i celti, i numidi e gli iberici impiegati da Cartagine nelle tre guerre puniche contro Roma. Le stesse legioni romane erano affiancate da frombolieri delle Baleari a da arcieri cretesi. Prima dell'anno Mille, gli imperatori bizantini utilizzavano guerrieri longobardi e dalmati, alamanni germanici e variaghi scandinavi, come guardia personale o per scortare i catafratti, cavalieri muniti di pesanti corazze.
Già nel secondo millennio avanti Cristo, infatti, mercenari erano i sardhana, predoni sardi al servizio del faraone Ramses II.
È però nel Medioevo che il fenomeno del mercenariato si diffonde e si afferma in tutta Europa. Nel sistema feudale, il servizio militare obbligatorio del vassallo non oltrepassava di norma i quaranta giorni annui. Una durata che ostacolava la formazione di eserciti permanenti, necessari per sostenere le mire espansionistiche e le conquiste dei sovrani. Per aggirare questo inconveniente, nel 1159 il re d'Inghilterra Enrico II introduce lo "scutagium", una tassa attraverso cui finanziare il mantenimento di milizie stabili, costituite in prevalenza dagli stessi nobili più bellicosi. Nel 1337, quando Edoardo III decide di sospendere il tributo che - come duca d'Aquitania - doveva versare al sovrano di Francia (dando così inizio alla guerra dei Cent'anni), il Parlamento di Westminster istituisce per i combattenti la "paga del re". Una decisione che accelera il superamento del vincolo di lealtà di tipo feudale.
La battaglia di Cunaxa combattuta tra Persiani e diecimila mercenari greci di Ciro il Giovane, 401 a. C. Louvre, Parigi.Dopo il trattato di Brétigny (1361), che sancisce la vittoria degli inglesi nella prima fase del conflitto,molti uomini d'arme scelgono di organizzarsi in "libere compagnie". Il timore di un declassamento sociale ed economico li spinge a offrire i propri servigi al miglior offerente. Del resto, sir Robert Knollys, Perrot le Béarnais, Bertrand de la Salle, sir James Piper, Geoffroy Tête-Noire e tutti i più arditi capitani di ventura del tempo sapevano che avrebbero sempre trovato un castello da espugnare, un borgo da saccheggiare, un riscatto da esigere. Molte compagnie, inoltre, traevano ingenti guadagni dalla "protezione" di villaggi e città: una specie di "pizzo" ante litteram, della cui riscossione si incaricava un ufficiale, il "clerc de patis". Tuttavia, pur avendo minato due bastioni dell'ordinamento feudale, ossia il rapporto indissolubile tra sangue e valore militare e la proprietà della terra come fonte del potere, solo in Italia esse riusciranno a diventare politicamente influenti.
Dopo il trattato di Brétigny (1361), che sancisce la vittoria degli inglesi nella prima fase del conflitto,molti uomini d'arme scelgono di organizzarsi in "libere compagnie".
Nel corso del Trecento diverse grandi compagnie - tutte straniere - scenderanno nella penisola. Dopo un ventennio di scontri sanguinosi, all'inizio del secolo il trattato di Caltabellotta (1302) aveva ratificato la fine delle ostilità tra Carlo d'Angiò e Pietro III d'Aragona per il controllo del Reame di Napoli. Gli angioini si installano nella capitale partenopea, gli aragonesi in Sicilia. All'inatteso successo dei secondi avevano in buona misura contribuito gli almogaveri, una fanteria di mercenari navarri. Privi di armatura, portavano abiti di seta e calzavano sandali. Il loro nome derivava dall'arabo "al-mughawir" (incursore). Ormai disoccupati e indesiderati per la loro efferatezza, sotto la guida di Roger de Flor si riorganizzano nella Compagnia Catalana, che l'imperatore bizantino Andronico II chiamerà a Costantinopoli per fermare l'avanzata dei turchi. Roger de Flor era un condottiero, cioè un capitano mercenario che aveva firmato una "condotta", documento in cui erano specificate dettagliatamente le clausole contrattuali per l'ingaggio dei soldati venturieri (la parola soldato viene da soldo). È in questo periodo che fanno la loro apparizione le "libere lance". Il termine lancia designava sia l'arma sia l'unità di base della compagnia, composta da un cavaliere, uno scudiero e tre valletti. L'espressione "free-lance" (coniata da Walter Scott nel romanzo "Ivanhoe"), nel suo significato di lavoro indipendente, occasionale e temporaneo, ne è la traduzione inglese.
Il 1378 è l'anno del "grande scisma" cattolico, che segna uno spartiacque nella storia dei mercenari in Italia. Spodestato dal collegio cardinalizio, che lo aveva sostituito con Roberto di Ginevra (Clemente VII), Bartolomeo Prignano (Urbano VI) chiede aiuto ad Alberico da Barbiano, un pupillo di Giovanni Acuto. Alberico non ci pensa due volte, e schiera la sua "Societas Italicorum Sancti Giorgii" contro le orde bretoni di Silvester Bude e Bertrand de la Salle al servizio dell'antipapa. Dopo una battaglia durissima, il 30 aprile 1379 le sbaraglia a Marino, a dodici miglia da Roma. Ricevuto a piedi nudi da Urbano VI, gli viene promessa vita eterna da santa Caterina e gli viene donata una bandiera bianca con una croce rossa su cui campeggiava il motto: "Italia liberata dai barbari". Terminava così l'epopea dei condottieri d'oltralpe e d'oltremanica, e cominciava quella dei condottieri italici. Ben presto entreranno nella leggenda figure come quelle di Bartolomeo Colleoni, Muzio Attendolo, Facino Cane, Francesco Bussone detto il Carmagnola, Braccio da Montone, Niccolò Piccinino, Erasmo da Narni detto il Gattamelata (per la gatta color miele scolpita sul suo cimiero).
Il 1378 è l'anno del "grande scisma" cattolico, che segna uno spartiacque nella storia dei mercenari in Italia.
Alla fine del Quattrocento, il panorama del mercenariato italiano muta profondamente. Molti condottieri diventano duchi e molti duchi condottieri. L'ultimo Visconti, il duca Filippo Maria, sposa la vedova di Facino Cane, mercenario di umili origini. Francesco Sforza, figlio del contadino Muzio Attendolo, diviene duca di Milano, e Federigo di Montefeltro, duca di Urbino, un provetto condottiero. Lo stesso figlio di papa Alessandro VI, Cesare Borgia, sarà cardinale, duca, condottiero e committente di condottieri. Insomma, una nuova generazione di capitani mercenari si era affacciata sulla scena politica e militare. Non più soltanto di basso lignaggio, ma proveniente da casati illustri come i Baglioni, gli Orsini, i Medici, i Colonna.
Ha scritto Jacob Burckardt che "la liberalità dei principi nordici del XIII secolo era limitata ai cavalieri; alla nobiltà che serviva e adulava. Era ben diverso con il despota italiano. Con la sua sete per la fama e la passione per le opere monumentali non aveva bisogno di nascita, ma di talento. In compagnia di poeti e letterati - e, si può aggiungere, di mercenari - egli si sentiva in una nuova posizione; quasi in possesso di una nuova legittimità" (La civiltà del Rinascimento in Italia, Newton Compton, 2010). Al grande storico del Rinascimento non sfuggiva l'orgoglio professionale dei condottieri italiani, che non escludeva un qualche loro impegno anche in campo civile. Questo orgoglio, infatti, non aveva prodotto solo due rinomate scuole militari: quella dei "bracceschi" (da Braccio da Montone), famosi per l'impeto dei loro assalti; e quella degli "sforzeschi" (da Francesco Sforza), inventori di ingegnosi stratagemmi tattici. Giovanni Acuto si era preoccupato di sovvenzionare l'ospedale inglese di Roma. Francesco Sforza aveva costruito palazzi e monasteri in tutto il milanese. Federigo da Montefeltro poteva vantare la collezione di libri più vasta e più preziosa d'Europa, che diventerà il nucleo della Biblioteca vaticana.
Alla fine del Quattrocento, il panorama del mercenariato italiano muta profondamente. Molti condottieri diventano duchi e molti duchi condottieri.
Bernardino da Siena nelle sue prediche aveva paragonato i mercenari a "locuste che saltano qui e là". Ma il frate teologo non poteva immaginare che, trentadue anni dopo la sua morte, l'esercito del granduca di Borgogna, Carlo il Temerario, sarebbe stato distrutto da "locuste" svizzere. Il 22 giugno 1476, a Morat diciottomila borgognoni vengono trafitti dalle picche e dalle alabarde dei mercenari elvetici. Una carneficina che inaugura l'era della supremazia dei fanti, mentre decreta il ruolo declinante dei cavalieri. D'ora in avanti, i "nuovi romani" - come li chiamerà Machiavelli - calati dai cantoni di Uri, Unterwalden e Schwyz faranno tremare ogni angolo del Vecchio continente per la loro ferocia belluina. Serviranno i re francesi Carlo VIII e Luigi XII nelle due campagne italiane (1494-1504), successivamente si uniranno a Papa Giulio II (sarà lui a creare nel 1506 il corpo delle guardie svizzere), e nel 1513 si scontreranno a Novara con i loro più acerrimi antagonisti, i lanzichenecchi. I "landskenecht" luterani erano fantaccini delle pianure voluti dall'imperatore Massimiliano I d'Asburgo, proprio in contrapposizione ai "montani bestiales" svizzeri.
Bande di soldati professionisti, guidate da capi con forte personalità, combattenti per la paga e per il bottino, ma non completamente indifferenti al richiamo della gloria e dell'onore: questo modello di "libere compagnie" riapparirà in una forma o nell'altra anche nell'età moderna. Ne sono un esempio le "Oche Bianche", formate dalla piccola nobiltà cattolica irlandese che, dopo la battaglia sulle rive del fiume Boyne (luglio 1690), si rifiuta di prestare giuramento al re protestante Guglielmo III d'Orange, arruolandosi negli eserciti di mezza Europa. Per altro verso, Federico Guglielmo I di Hohenzollern (1688-1740) cercava armigeri di qualsiasi nazionalità, ma alti non meno di un metro e novanta, per le sue truppe d'élite. Sotto Federico il Grande e i suoi successori solo un terzo dell'esercito sarà composto da cittadini prussiani. E minuscole armate mercenarie saranno protagoniste delle incenssanti scaramucce tra Stati europei seguite alla guerra dei Trent'anni (1618-1648).
Bande di soldati professionisti, guidate da capi con forte personalità, combattenti per la paga e per il bottino, ma non completamente indifferenti al richiamo della gloria e dell'onore.
La stessa Inghilterra era quasi priva di un esercito regolare. Sia nella guerra di Successione spagnola (1701-1714) che in quella dei Sette anni contro la Francia (1756-1763), gli olandesi e gli austriaci mettevano i soldati, la Corona l'oro e i generali. Peraltro, Robert Clive disponeva in India di un solo reggimento di fucilieri britannici appoggiato da nativi sepoy. Nel 1775, quando scatta la ribellione degli americani a Lexington e a Bunker Hill, il governo di lord North invia nelle colonie un contingente di trentamila mercenari tedeschi, forniti dal duca di Brunswick e dal langravio dell'Assia-Kassel (dopo una estenuante trattativa sul premio d'ingaggio). Il duca di Brunswick, Carlo, era un bancarottiere che aveva dilapidato tutto il suo patrimonio in ballerine francesi e nel suo piccolo ma efficiente esercito. Il langravio dell'Assia-Kassel era un villano, ma un villano colto: aveva abolito la tortura ed era in corrispondenza con Voltaire. Egli era particolarmente fiero di come si presentavano i suoi ussari, splendidamente abbigliati con giacchette e dolmann azzurro-cielo e bianco, messi in risalto dai calzoni rossi. Gli ufficiali portavano elmetti d'argento adorni con un ciuffo di penne d'airone.
Ma le loro prestazioni a Fort Washington, a Redbush e a Yorktown non corrisponderanno al loro magnifico aspetto. Per gli eredi dei lanzichenecchi sarà una disfatta. Molti diserteranno, un gran numero si arrenderà a Saratoga Springs. Kant e Goethe condanneranno indignati il commercio dei mercenari. In un memorabile discorso alla Camera dei Pari (20 novembre 1777), il monito di lord Chatham sarà sferzante: "Signori, voi non potete conquistare l'America [...]. Potete aumentare ogni spesa, barattare con ogni piccolo principe tedesco, di quelli che vendono i loro sudditi per mandarli al macello per una potenza straniera. I vostri sforzi saranno sempre vani e impotenti, e proprio per quell'aiuto dei mercenari su cui fate conto: perché suscita un odio incurabile. Se fossi un americano come sono un inglese, con i soldati stranieri che invadono il mio paese non deporrei mai le armi".
La stessa Inghilterra era quasi priva di un esercito regolare. Sia nella guerra di Successione spagnola (1701-1714) che in quella dei Sette anni contro la Francia (1756-1763), gli olandesi e gli austriaci mettevano i soldati, la Corona l'oro e i generali.
L'odio di cui parlava lord Chatham i sanculotti parigini lo riverseranno sulle guardie svizzere di Luigi XVI il 10 agosto 1792, nell'assalto al Palazzo delle Tuileries. Con la loro strage, sembra chiudersi, e non soltanto simbolicamente, la stagione del mercenariato. Non sarà così. Ma con la Rivoluzione del 1789 si fa strada il principio secondo cui ogni cittadino era tenuto a impugnare le armi per difendere la propria patria. Nel 1798 il generale Jean-Baptiste Jourdan propone una legge che introduceva in Francia la coscrizione generale, sconosciuta in Europa fin dal tramonto del feudalesimo e in Gran Bretagna dalla scomparsa del "fyrd", la milizia popolare dei re sassoni. Ma sarà la guerra franco-prussiana del 1870-1871 a sancire il primato dell'esercito di coscritti con una breve ferma (quello di von Moltke) sull'esercito di professionisti con un lungo periodo di servizio (quello di Mac-Mahon). Poco prima il suo artefice politico, Otto von Bismarck, aveva fatto approvare dalla Dieta una norma che vietava tassativamente l'utilizzo di mercenari nell'esercito guglielmino.
Nell'Europa novecentesca il divieto bismarckiano diventerà una sorta di imperativo categorico. Con l'eccezione della Spagna di Francisco Franco, solo nelle guerre coloniali le potenze continentali continueranno a servirsi di truppe mercenarie. Le origini di quelle più celebrate si possono far risalire ai contadini della Waldstätte. Perché i reggimenti svizzeri, dopo l'interludio rivoluzionario, erano tornati sotto l'egida della Francia con la Restaurazione del 1814. Incorporati nell'esercito borbonico, vengono sciolti nel gennaio 1830. Ma salito al trono Luigi Filippo, il 9 marzo 1831 il maresciallo Soult -ministro della Guerra- firma l'atto di nascita di "una legione di stranieri per il servizio al di fuori della Francia". Nel giugno del 1835 la Legione straniera viene "affittata" alla regina Cristina di Spagna. Nel 1837 distruggerà nella battaglia di Barbastro le milizie mercenarie di Don Carlos, il rivale di Cristina. Inizia qui la mitologia delle brigate multietniche create dal colonnello Joseph Bernelle. L'alone di eroismo che le circondava da oltre un secolo si offuscherà nel 1954 a Dien Bien Phu, dove i legionari francesi verranno sconfitti dalle forze nazionaliste indocinesi del generale Giap. "Mon Légionnaire", canterà Edith Piaf con voce strozzata. Sarà il dramma di un popolo intero, recitato di fronte al mondo con patriottico decoro.
Otto von Bismarck, aveva fatto approvare dalla Dieta una norma che vietava tassativamente l'utilizzo di mercenari nell'esercito guglielmino.
"Soldat qui sert à prix d'argent un gouvernement étranger": è la definizione di mercenario che si trova nel dizionario Larousse. È sicuramente accettabile per i condottieri medievali, i lanzichenecchi e le lance svizzere, i legionari francesi e i gurkha indiani, gli ufficiali britannici della Legione araba in Giodania e per le bande degli "Affreux" ("Atroci") nell'Africa nera. Ma non si adatta a capi mercenari -decisivi nella guerra dei Trent'anni- come il boemo Albrecht von Wallenstein o il belga Johann Tserclaes, conte di Tilly. Perché non erano pagati da un governo straniero, ma dal loro imperatore Ferdinando II. E non si addice nemmeno ai sikh o ai rajput della dominazione inglese in India, perché -diversamente dai gurkha- erano sudditi di Sua Maestà. In altre parole, se un mercenario è sempre un soldato professionista, un soldato professionista non è necessariamente un mercenario. Si tratta di una sfumatura, ma di una sfumatura delicata sul piano etico.
La conclusione si impone da sé: é difficile definire con precisione cosa è un mercenario, poiché la sua figura è stata storicamente mutevole. Nella realtà feudale, il termine mercenario aveva un significato meramente descrittivo: il cavaliere aveva l'obbligo di servire,ma il sovrano non aveva l'obbligo di pagare. Con la formazione degli Stati nazionali, che tenderanno a esaltare le virtù patriottiche, il termine diventa spregiativo. E tuttavia si esporrà ugualmente a qualche confusione semantica, soprattutto quando entreranno in scena gli ideali umanitari e le "guerre giuste". Seppure con una certa sfrontatezza, i mercenari che combattevano in Katanga negli anni Sessanta del secolo scorso si sentiranno legittimati a chiamare i caschi blu dell'Onu "les super-mercenaires".
Dopo la fine del Secondo conflitto mondiale, i paesi belligeranti erano pieni di soldati disoccupati, di sradicati, di avventurieri. Come sottolinea Marco Guidi nella postfazione al libro di Mockler, presto per loro si spalancherà un intero continente, l'Africa. L'Africa delle lotte per l'indipendenza, delle guerriglie tribali, degli interessi delle grandi compagnie minerarie, dello scontro tra Usa e Urss. In questo contesto, il Congo ex belga -con le sue immense ricchezze- diventa il teatro principale delle imprese mercenarie di Jean Schramme, Bob Denard, Mike Hoare, Siegfred Müller (che aveva combattuto con Hitler). Poi verrà il tempo degli "aiuti fraterni" dei paesi comunisti, Cuba in prima fila.
Dopo la fine del Secondo conflitto mondiale, i paesi belligeranti erano pieni di soldati disoccupati, di sradicati, di avventurieri.
Le ultime guerre che vedono in azione gruppi mercenari saranno quelle dei Balcani. Poi spariscono i mercenari e appaiono i contractors, frutto del crollo del potere bianco in Rhodesia e in Sud Africa. Migliaia di appartenenti alle forze armate e ai corpi speciali di polizia si ritrovano senza lavoro e cominciano a infoltire i ranghi delle "Private Military Companies". Negli anni Novanta queste compagnie private di sicurezza nasceranno come funghi. I servizi resi al Pentagono dalla più nota, la citata Blackwater, rappresentano una delle voci più cospicue nel bilancio della Difesa statunitense. Ma i moderni contractors non vedono quasi mai un campo di battaglia. Sono soprattutto addestratori, piloti, esperti di tecnologie belliche, e sono richiestissimi in tutte le aree più a rischio del pianeta. È un mestiere che tira, insomma.
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momento della scadenza. In mancanza di disdetta nel termine indicato, l'Abbonamento è automaticamente
rinnovato.
3.3 L'Utente potrà esercitare la disdetta in ogni momento e senza costi attraverso una delle seguenti
modalità:
seguendo la procedura per la gestione dell'Abbonamento all'interno del proprio profilo utente sia sul Sito
che
nell'Applicazione;
inviando una mail al seguente indirizzo: help@newslist.it.
3.4 Gli effetti della disdetta si verificano automaticamente alla scadenza del periodo di abbonamento in
corso; fino a
quel momento, l'Utente ha diritto a continuare a fruire del proprio Abbonamento. La disdetta non dà invece
diritto ad
alcun rimborso per eventuali periodi non goduti per scelta dell'Utente.
3.5 In caso di mancato esercizio della disdetta, il rinnovo avverrà al medesimo costo della transazione
iniziale, salvo
che il Fornitore non comunichi all'Utente la variazione del prezzo dell'Abbonamento con un preavviso di
almeno 30 giorni
rispetto alla data di scadenza. Se, dopo aver ricevuto la comunicazione della variazione del prezzo,
l'Utente non
esercita la disdetta entro 24 ore dalla scadenza, l'Abbonamento si rinnova al nuovo prezzo comunicato dal
Fornitore.
3.6 Il Fornitore addebiterà anticipatamente l'intero prezzo dell'Abbonamento subito dopo ogni rinnovo sullo
stesso
strumento di pagamento in precedenza utilizzato dall'Utente ovvero sul diverso strumento indicato
dall'Utente attraverso
l'area riservata del proprio account personale.
4. Recesso DEL CONSUMATORE
4.1 L'Utente, ove qualificabile come consumatore – per consumatore si intende una persona fisica che agisce
per scopi
estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ha
diritto di
recedere dal contratto, senza costi e senza l'onere di indicarne i motivi, entro 14 giorni dalla data di
attivazione
dell'Abbonamento acquistato.
4.2 L'Utente può comunicare la propria volontà di recedere, inviando al Fornitore una comunicazione
esplicita in questo
senso mediante una delle seguenti modalità:
mediante raccomandata a.r. indirizzata alla sede del Fornitore;
per email al seguente indirizzo help@newslist.it;
4.3 Ai fini dell'esercizio del recesso l'Utente può, a sua scelta, utilizzare questo modulo
4.4 Il termine per l'esercizio del recesso si intende rispettato se la comunicazione relativa all'esercizio
del diritto
di recesso è inviata dall'Utente prima della scadenza del periodo di recesso.
4.5 In caso di valido esercizio del recesso, il Fornitore rimborserà all'Utente il pagamento ricevuto in
relazione
all'Abbonamento cui il recesso si riferisce, al netto di un importo proporzionale a quanto è stato fornito
dal Fornitore
fino al momento in cui il consumatore lo ha informato dell'esercizio del diritto di recesso; per il calcolo
di tale
importo, si terrà conto dei numeri o comunque dei contenuti fruiti e/o fruibili dal consumatore fino
all'esercizio del
diritto di recesso. Il rimborso avverrà entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso sullo
stesso
mezzo di pagamento utilizzato per la transazione iniziale.
4.6 Eventuali eccezioni al diritto di recesso, ove previste da Codice del consumo – decreto legislativo 6
settembre
2005, n. 206, saranno comunicate al consumatore in sede di offerta prima dell'acquisto.
5. Modalità di pagamento
5.1 L'Abbonamento comporta l'obbligo per l'Utente di corrispondere al Fornitore il corrispettivo nella
misura
specificata nell'offerta in relazione al pacchetto scelto dall'Utente.
5.2 Tutti i prezzi indicati nell'offerta si intendono comprensivi di IVA.
5.3 Il pagamento dei corrispettivi può essere effettuato mediante carte di credito o debito abilitate ad
effettuare gli
acquisti online. Le carte accettate sono le seguenti: Visa, Mastercard, American Express.
5.4 L'Utente autorizza il Fornitore ad effettuare l'addebito dei corrispettivi dovuti al momento
dell'acquisto
dell'Abbonamento e dei successivi rinnovi sulla carta di pagamento indicata dallo stesso Utente.
5.5 Il Fornitore non entra in possesso dei dati della carta di pagamento utilizzata dall'Utente. Tali dati
sono
conservati in modo sicuro dal provider dei servizi di pagamento utilizzato dal Fornitore (Stripe o il
diverso provider
che in futuro potrà essere indicato all'Utente). Inoltre, a garanzia dell'Utente, tutte le informazioni
sensibili della
transazione vengono criptate mediante la tecnologia SSL – Secure Sockets Layer.
5.6 È onere dell'Utente: (i) inserire tutti i dati necessari per il corretto funzionamento dello strumento
di pagamento
prescelto; (ii) mantenere aggiornate le informazioni di pagamento in vista dei successivi rinnovi (per
esempio,
aggiornando i dati della propria carta di pagamento scaduta in vista del pagamento dei successivi rinnovi
contrattuali).
Qualora per qualsiasi motivo il pagamento non andasse a buon fine, il Fornitore si riserva di sospendere
immediatamente
l'Abbonamento fino al buon fine dell'operazione di pagamento; trascorsi inutilmente 3 giorni senza che il
pagamento
abbia avuto esito positivo, è facoltà del Fornitore recedere dal contratto con effetti immediati.
Pagamenti all'interno dell'applicazione IOS
5.7 In caso di acquisto dell'Abbonamento mediante l'Applicazione per dispositivi IOS, il pagamento è gestito
interamente
attraverso la piattaforma App Store fornita dal gruppo Apple. Il pagamento del corrispettivo è
automaticamente
addebitato sull'Apple ID account dell'Utente al momento della conferma dell'acquisto. Gli abbonamenti
proposti sono
soggetti al rinnovo automatico e all'addebito periodico del corrispettivo. L'Utente può disattivare
l'abbonamento fino a
24h prima della scadenza del periodo di abbonamento in corso. In caso di mancata disattivazione,
l'abbonamento si
rinnova per un eguale periodo e all'Utente viene addebitato lo stesso importo sul suo account Apple.
L'Utente può
gestire e disattivare il proprio abbonamento direttamente dal proprio profilo su App Store. Per maggiori
informazioni al
riguardo: https://www.apple.com/it/legal/terms/site.html. Il Fornitore non è responsabile per eventuali
disservizi della
piattaforma App Store.
6. Promozioni
6.1 Il Fornitore può a sua discrezione offrire agli Utenti delle promozioni sotto forma di sconti o periodi
gratuiti di
fruizione del Servizio.
6.2 Salvo che non sia diversamente specificato nella pagina di offerta della promozione, l'adesione a una
promozione
comporta, alla sua scadenza, l'attivazione automatica del Servizio a pagamento con addebito periodico del
corrispettivo
in base al contenuto del pacchetto di volta in volta selezionato dall'Utente.
6.3 L'Utente ha la facoltà di disattivare il Servizio in qualunque momento prima della scadenza del periodo
di prova
attraverso una delle modalità indicate nel precedente articolo 3).
7. Obblighi e garanzie dell'Utente
7.1 L'Utente dichiara e garantisce:
- di essere maggiorenne;
- di sottoscrivere l'Abbonamento per scopi estranei ad attività professionali, imprenditoriali, artigianali
o commerciali
eventualmente svolte;
- che tutti i dati forniti per l'attivazione dell'Abbonamento sono corretti e veritieri;
- che i dati forniti saranno mantenuti aggiornati per l'intera durata dell'Abbonamento.
7.2 L'Utente si impegna al pagamento del corrispettivo in favore del Fornitore nella misura e con le
modalità definite
nei precedenti articoli.
7.3 L'Utente si impegna ad utilizzare l'Abbonamento e i suoi contenuti a titolo esclusivamente personale, in
forma non
collettiva e senza scopo di lucro; l'Utente è inoltre responsabile per qualsiasi uso non autorizzato
dell'Abbonamento e
dei suoi contenuti, ove riconducibile all'account dell'Utente medesimo; per questo motivo l'Utente si
impegna ad
assumere tutte le precauzioni necessarie per mantenere riservato l'accesso all'Abbonamento attraverso il
proprio account
(per esempio, mantenendo riservate le credenziali di accesso ovvero segnalando senza ritardo al Fornitore
che la
riservatezza di tali credenziali risulta compromessa per qualsiasi motivo).
7.4 La violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo conferisce al Fornitore il diritto di
risolvere
immediatamente il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento dei
danni.
8. Tutela della proprietà intellettuale e industriale
8.1 L'Utente riconosce e accetta che i contenuti dell'Abbonamento, sotto forma di testi, immagini,
fotografie, grafiche,
disegni, contenuti audio e video, animazioni, marchi, loghi e altri segni distintivi, sono coperti da
copyright e dagli
altri diritti di proprietà intellettuale e industriale di volta in volta facenti capo al Fornitore e ai suoi
danti causa
e per questo si impegna a rispettare tali diritti.
8.2 Tutti i diritti sono riservati in capo ai titolari; l'Utente accetta che l'unico diritto acquisito con
il contratto
è quello di fruire dei contenuti dell'Abbonamento con le modalità e i limiti propri del Servizio. Fatte
salve le
operazioni di archiviazione e condivisione consentite dalle apposite funzionalità del Servizio, qualsiasi
attività di
riproduzione, pubblica esecuzione, comunicazione a terzi, messa a disposizione, diffusione, modifica ed
elaborazione dei
contenuti è espressamente vietata.
8.3 La violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo conferisce al Fornitore il diritto di
risolvere
immediatamente il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento dei
danni.
9. Manleva
9.1 L'Utente si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore contro qualsiasi costo – inclusi gli
onorari degli
avvocati, spesa o danno addebitato al Fornitore o in cui il Fornitore dovesse comunque incorrere in
conseguenza di usi
impropri del Servizio da parte dell'Utente o per la violazione da parte di quest'ultimo di obblighi
derivanti dalla
legge ovvero dai presenti termini d'uso.
10. Limitazione di responsabilità
10.1 Il Fornitore è impegnato a fornire un Servizio con contenuti professionali e di alta qualità; tuttavia,
il
Fornitore non garantisce all'Utente che i contenuti siano sempre privi di errori o imprecisioni; per tale
motivo,
l'Utente è l'unico responsabile dell'uso dei contenuti e delle informazioni veicolate attraverso di
essi.
10.2 L'Utente riconosce e accetta che, data la natura del Servizio e come da prassi nel settore dei servizi
della
società dell'informazione, il Fornitore potrà effettuare interventi periodici sui propri sistemi per
garantire o
migliorare l'efficienza e la sicurezza del Servizio; tali interventi potrebbero comportare il rallentamento
o
l'interruzione del Servizio. Il Fornitore si impegna a contenere i periodi di interruzione o rallentamento
nel minore
tempo possibile e nelle fasce orarie in cui generalmente vi è minore disagio per gli Utenti. Ove
l'interruzione del
Servizio si protragga per oltre 24 ore, l'Utente avrà diritto a un'estensione dell'Abbonamento per un numero
di giorni
pari a quello dell'interruzione; in tali casi, l'Utente riconosce che l'estensione dell'Abbonamento è
l'unico rimedio in
suo favore, con la conseguente rinunzia a far valere qualsivoglia altra pretesa nei confronti del
Fornitore.
10.3 L'Utente riconosce e accetta che nessuna responsabilità è imputabile al Fornitore:
- per disservizi dell'Abbonamento derivanti da malfunzionamenti di reti elettriche e telefoniche ovvero di
ulteriori
servizi gestiti da terze parti che esulano del tutto dalla sfera di controllo e responsabilità del Fornitore
(per
esempio, disservizi della banca dell'Utente, etc...);
- per la mancata pubblicazione di contenuti editoriali che derivi da cause di forza maggiore.
10.4 In tutti gli altri casi, l'Utente riconosce che la responsabilità del Fornitore in forza del contratto
è limitata
alle sole ipotesi di dolo o colpa grave.
10.5 Ai fini dell'accertamento di eventuali disservizi, l'Utente accetta che faranno fede le risultanze dei
sistemi
informatici del Fornitore.
11. Modifica dei termini d'uso
11.1 L'Abbonamento è disciplinato dai termini d'uso approvati al momento dell'acquisto.
11.2 Durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore si riserva di modificare i termini della
fornitura per
giustificati motivi connessi alla necessità di adeguarsi a modifiche normative o obblighi di legge, alle
mutate
condizioni del mercato di riferimento ovvero all'attuazione di piani aziendali con ricadute sull'offerta dei
contenuti.
11.3 I nuovi termini d'uso saranno comunicati all'Utente con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla
scadenza del
periodo di fatturazione in corso ed entreranno in vigore a partire dall'inizio del periodo di fatturazione
successivo.
Se l'Utente non è d'accordo con i nuovi termini d'uso, può esercitare la disdetta secondo quanto previsto al
precedente
articolo 3.
11.4 Ove la modifica dei termini d'uso sia connessa alla necessità di adeguarsi a un obbligo di legge, i
nuovi termini
d'uso potranno entrare in vigore immediatamente al momento della comunicazione; resta inteso che, solo in
tale ipotesi,
l'Utente potrà recedere dal contratto entro i successivi 30 giorni, con il conseguente diritto ad ottenere
un rimborso
proporzionale al periodo di abbonamento non goduto.
12. Trattamento dei dati personali
12.1 In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679 UE e dal Codice della privacy (decreto
legislativo 30
giugno 2003, n. 196), i dati personali degli Utenti saranno trattati per le finalità e in forza delle basi
giuridiche
indicate nella privacy policy messa a disposizione dell'Utente in sede di registrazione e acquisto.
12.2 Accettando i presenti termini di utilizzo, l'Utente conferma di aver preso visione della privacy policy
messa a
disposizione dal Fornitore e di averne conservato copia su supporto durevole.
12.3 Il Fornitore si riserva di modificare in qualsiasi momento la propria privacy policy nel rispetto dei
diritti degli
Utenti, dandone notizia a questi ultimi con mezzi adeguati e proporzionati allo scopo.
13. Servizio clienti
13.1 Per informazioni sul Servizio e per qualsiasi problematica connessa con la fruizione dello stesso,
l'Utente può
contattare il Fornitore attraverso i seguenti recapiti: help@newslist.it
14. Legge applicabile e foro competente
14.1 Il contratto tra il Fornitore e l'Utente è regolato dal diritto italiano.
14.2 Ove l'Utente sia qualificabile come consumatore, per le controversie comunque connesse con la
formazione,
esecuzione, interpretazione e cessazione del contratto, sarà competente il giudice del luogo di residenza o
domicilio
del consumatore, se ubicato in Italia.