16 Dicembre
Il caso (im)popolare di Bari. La risposta di Bankitalia
Il salvataggio della banca innesca il tutti contro tutti. Opposizione e Cinque Stelle contro via Nazionale. La banca centrale risponde con la pubblicazione dell'attività di vigilanza. L'acquisizione di Tercas? "Fu un salvataggio". Nel mirino dei pentastellati anche la nomina di Blandini a commissario
Il clima intorno al salvataggio della Banca Popolare di Bari è incandescente. Il governo non poteva che salvare la banca - come abbiamo spiegato, le banche non possono fallire (fa scuola il caso Lehman Brothers), va tutelato il risparmiatore e il mercato - ma lo ha fatto mascherando l'operazione di ricapitalizzazione con la costituzione di una "banca d'investimento per il Sud" che non si può certo fare con la Popolare di Bari, un istituto che ha problemi enormi di tenuta, tanto da essere commissariata da Bankitalia dopo un intervento della Consob, che ha innescato un'inchiesta (non è la prima) della magistratura.
Fallire è impossibile, ma non si può arrivare al salvataggio di una banca in maniera disordinata sul piano istituzionale, come sta avvenendo. Improvvisamente - e solo dopo la segnalazione di fatti gravi da parte della Consob - c'è stata un'accelerazione per risolvere la crisi della prima banca popolare del Mezzogiorno. L'acquisizione di Tercas nel 2014 fu oggetto di critiche e dubbi, un corpo già malato (Pop Bari) comprava un altro soggetto in stato comatoso (Tercas). Bankitalia diede il via libera all'operazione e in questo documento definisce l'operazione come "un salvataggio". Queste erano le intenzioni, ma qui abbiamo il dovere di giudicare i fatti e l'esito di quel semaforo verde all'operazione Pop Bari-Tercas è sotto gli occhi di tutti. In queste ore molte voci si sono levate contro l'azione di vigilanza della banca centrale. Via Nazionale stamattina ha diffuso un documento che ricostruisce tutta la vicenda. È la verità di Bankitalia, un riassunto che non sposta il problema: perché mai Tercas doveva finire a Pop Bari? Per sviluppare il business nella "dorsale Adriatica"? Fa sorridere, Tercas non era in grado di sostenere il proprio business.
Il caso rischia di mandare la temperatura del governo al livello di fusione. Il Pd ha interessi territoriali...
Il clima intorno al salvataggio della Banca Popolare di Bari è incandescente. Il governo non poteva che salvare la banca - come abbiamo spiegato, le banche non possono fallire (fa scuola il caso Lehman Brothers), va tutelato il risparmiatore e il mercato - ma lo ha fatto mascherando l'operazione di ricapitalizzazione con la costituzione di una "banca d'investimento per il Sud" che non si può certo fare con la Popolare di Bari, un istituto che ha problemi enormi di tenuta, tanto da essere commissariata da Bankitalia dopo un intervento della Consob, che ha innescato un'inchiesta (non è la prima) della magistratura.
Fallire è impossibile, ma non si può arrivare al salvataggio di una banca in maniera disordinata sul piano istituzionale, come sta avvenendo. Improvvisamente - e solo dopo la segnalazione di fatti gravi da parte della Consob - c'è stata un'accelerazione per risolvere la crisi della prima banca popolare del Mezzogiorno. L'acquisizione di Tercas nel 2014 fu oggetto di critiche e dubbi, un corpo già malato (Pop Bari) comprava un altro soggetto in stato comatoso (Tercas). Bankitalia diede il via libera all'operazione e in questo documento definisce l'operazione come "un salvataggio". Queste erano le intenzioni, ma qui abbiamo il dovere di giudicare i fatti e l'esito di quel semaforo verde all'operazione Pop Bari-Tercas è sotto gli occhi di tutti. In queste ore molte voci si sono levate contro l'azione di vigilanza della banca centrale. Via Nazionale stamattina ha diffuso un documento che ricostruisce tutta la vicenda. È la verità di Bankitalia, un riassunto che non sposta il problema: perché mai Tercas doveva finire a Pop Bari? Per sviluppare il business nella "dorsale Adriatica"? Fa sorridere, Tercas non era in grado di sostenere il proprio business.
Il caso rischia di mandare la temperatura del governo al livello di fusione. Il Pd ha interessi territoriali che abbiamo già documentato su List, i Cinque Stelle non vogliono passare per "quelli che salvano i banchieri", i renziani dopo il caso Etruria conoscono bene i rischi che si corrono in un simile contesto, Salvini e Meloni cavalcano la tigre e attaccano sia Bankitalia che il governo. In tempi di populismo bancario, questo è un terreno di caccia di consenso. Il Movimento Cinque Stelle stamattina ha manifestato "forte irritazione" per la nomina di Antonio Blandini a Commissario della Banca Popolare di Bari. Secondo i pentastellati "Bankitalia ha, infatti, scelto come commissario, a Bari, il professore universitario che, in passato, era stato indicato dalla stessa autorità di vigilanza come membro del comitato di sorveglianza nel commissariamento di Tercas. Ci si chiede come Blandini possa valutare, con oggettività, i problemi arrecati ai conti della BpB dalla fusione con Tercas e possa esprimere una valutazione oggettiva su una eventuale sottovalutazione delle sofferenze della banca abruzzese al momento della fusione con Bari". Finché queste cose le dice un partito d'opposizione, siamo in un copione scontato, ma se le bordate partono dalla maggioranza, allora si crea un cortocircuito istituzionale. Ne abbiamo già avuto prova quando Matteo Renzi cercò di far saltare la conferma del governatore di Bankitalia, Ignazio Visco. Allora il Quirinale e Palazzo Chigi si schierarono a difesa del governatore, Mattarella e Gentiloni si opposero, Visco restò al suo posto. Oggi la poltrona sotto tiro è quella della vigilanza, Fabio Panetta va al board della Banca centrale europea, chi andrà a occupare quella casella?
La vigilanza, il caso Tercas, la versione di Via Nazionale
Ecco la ricostruzione del caso Popolare di Bari, il documento di Bankitalia.
Nel 2010 la Banca Popolare di Bari (BPB) viene assoggettata ad accertamenti ispettivi, che si concludono con una valutazione “parzialmente sfavorevole”; le verifiche evidenziano, in particolare, carenze nell’organizzazione e nei controlli interni sul credito. La Banca d’Italia vieta alla BPB di espandere la propria attività e impone un requisito patrimoniale specifico.
Nel 2011-12 l’azione della Vigilanza si concentra sull’efficacia e funzionalità del sistema dei controlli interni. Gli esponenti aziendali vengono richiamati all’esigenza di rafforzare i presidi a fronte dei rischi di liquidità e compliance, rilevati nel corso dell’ispezione; viene inoltre richiesta una specifica indagine alla funzione di Internal Audit della BPB.
Nel 2013 la BPB viene nuovamente sottoposta ad accertamenti ispettivi mirati sul rischio di credito, sulla governance aziendale, sul sistema dei controlli interni e sulle tematiche di compliance. Le verifiche mettono in luce progressi rispetto a quanto riscontrato durante l’ispezione del 2010. Viene peraltro evidenziato il permanere di alcune aree di debolezza, per il cui superamento la banca programma un piano di iniziative di rimedio. La Vigilanza richiede alla funzione di Internal Audit e al Collegio Sindacale una specifica verifica sull’efficacia di questo piano; ne emerge la sostanziale idoneità delle misure adottate nonché il rispetto della tempistica programmata. In considerazione degli interventi posti in essere e delle relazioni fornite dall’internal audit e dal Collegio Sindacale, nel giugno 2014 vengono rimossi i suddetti provvedimenti restrittivi.
Nel luglio 2014 la Banca d’Italia autorizza la BPB ad acquisire il controllo di Banca Tercas; al fine di garantirne la sostenibilità, l’intervento viene accompagnato da un contributo di € 330 mln alla BPB da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD). L’ammontare viene definito in esito a una specifica due diligence e a una contrattazione tra la BPB e il FITD. Il coinvolgimento della BPB nell’operazione di acquisizione del gruppo Tercas si configura come un intervento di “salvataggio” volto alla salvaguardia dell’interesse dei depositanti e al rilancio commerciale del gruppo abruzzese.
Nella primavera del 2015 l’intervento del FITD a favore della BPB diviene oggetto di contestazione da parte della Commissione Europea per la sua presunta configurabilità come aiuto di stato. Per superare tale ostacolo l’intervento citato viene sostituito con uno di corrispondente ammontare erogato dal neo-istituito Ramo volontario dello stesso FITD. La realizzazione di quest’ultima operazione ritarda però i tempi di integrazione tra la BPB e Tercas, con significative conseguenze negative sulla attività di entrambi gli istituti. Solo nel 2019 il Tribunale dell’Unione annulla la decisione dell’Antitrust UE sugli aiuti a Banca Tercas. La Commissione europea decide di appellare la sentenza.
Sotto il profilo strategico, l’operazione di acquisizione di Tercas si inserisce nel processo di sviluppo lungo la dorsale adriatica del Paese all’epoca previsto nel Piano industriale della BPB. Lo stesso piano industriale prevede un programma di ricapitalizzazione pluriennale volto a sostenere lo sviluppo del gruppo bancario, sollecitato anche dalla Vigilanza, che aveva richiesto alla BPB di pianificare specifiche iniziative finalizzate a mantenere requisiti patrimoniali adeguati. Nel biennio 2014-15 la banca realizza un’operazione di rafforzamento patrimoniale di complessivi € 550 mln, tra emissioni di nuove azioni (330 mln) e collocamento di obbligazioni subordinate (220 mln). In connessione con la riforma delle banche popolari (DL 24.1.2015, n. 3; L. 24.3.2015, n. 33) e in relazione anche al ridimensionamento delle prospettive reddituali, l’Assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio 2015 delibera la riduzione da € 9,53 a € 7,5 del valore unitario delle azioni della BPB; ne seguono un malcontento della base sociale e richieste di vendita delle azioni: al 20.12.2016 queste ultime riguardano 38,9 milioni di azioni, pari a un quarto del capitale sociale. Rileva al riguardo l’entrata in vigore, nel 2014, delle norme comunitarie in materia di vigilanza prudenziale che, rispetto al passato, impongono limiti più’ stringenti alle possibilità di riacquisto azioni da parte delle banche.
Nei primi mesi del 2016 la Banca d’Italia richiede alla BPB di svolgere una indagine sulle eventuali connessioni tra finanziamenti e sottoscrizioni delle suddette nuove azioni e obbligazioni (il fenomeno delle cosiddette “operazioni baciate”).
Nel giugno 2016 la Banca d’Italia avvia nuovi accertamenti ispettivi mirati ai profili di adeguatezza patrimoniale e del credito, che si concludono nel novembre 2016 con un giudizio “parzialmente sfavorevole”. L’ispezione evidenzia significativi ritardi nella realizzazione delle misure di rafforzamento dei mezzi propri rispetto agli obiettivi prefissati ed esigenze di rafforzamento nel sistema dei controlli sui crediti. Inoltre, si rileva che l’azione di indirizzo e controllo dell’Organo amministrativo e dell’Esecutivo della Capogruppo non è stata pienamente adeguata ad affrontare le accresciute complessità derivanti, tra l’altro, dall’ampliamento del perimetro operativo conseguito con l’acquisizione del gruppo Tercas. Non emergono significative evidenze di operazioni “baciate”. L’ispezione della Banca d’Italia rileva anche irregolarità nei profili di competenza della Consob (trasparenza dei comportamenti nel campo dei servizi di investimento, e in particolare nel collocamento del menzionato aumento di capitale del 2014-15), per le quali successivamente la Consob irroga alla banca sanzioni amministrative per circa € 2 mln.
Nel dicembre 2016, per effetto delle Ordinanze del Consiglio di Stato che sospendono l’attuazione della riforma delle banche popolari, si interrompe il processo di trasformazione della BPB in società per azioni (trasformazione che viene invece completata dalla gran parte delle popolari interessate dal provvedimento). Viene quindi meno una condizione importante per raccogliere capitale di rischio, dato che la raccolta di mezzi patrimoniali sul mercato è ostacolata dallo status di società cooperativa e dal principio del voto capitario. In considerazione anche delle ampie incertezze gravanti sul quadro normativo di riferimento, in questa fase una eventuale trasformazione volontaria in società per azioni avrebbe potuto condizionare la gestione ordinata delle eventuali richieste di rimborso dei soci recedenti, con rischi per la stabilità patrimoniale dell’intermediario.
Con lettera contestuale del 15 marzo 2017 la Vigilanza sottolinea che la BPB ha bisogno di un rafforzamento patrimoniale e della governance con l’ingresso di elementi con specifiche competenze in materia bancaria e finanziaria; invita inoltre il Presidente a dar corso ai propositi di rassegnare le proprie dimissioni, che lui stesso aveva manifestato con lettera del febbraio 2017; si reitera infine la richiesta di rafforzare il comparto creditizio e di contenere i costi. Le richieste di rafforzamento patrimoniale vengono ribadite agli esponenti aziendali nell’incontro del 28 settembre 2017 e con lettera di intervento del successivo 8 novembre.
Nei primi mesi del 2018, in pendenza del processo di trasformazione societaria obbligatoria, che avrebbe consentito alla banca di gestire il rimborso ai soci in caso di recesso, l’intermediario elabora alcuni progetti alternativi di trasformazione societaria volti a escludere il rischio di rimborso, nonché ipotesi di integrazione con altre popolari “less significant” operanti nel centro-sud. Le analisi effettuate dalla Vigilanza evidenziano tuttavia i rilevanti rischi legali di questi progetti, che vengono pertanto accantonati. In varie occasioni nel corso dell’anno la banca comunica contatti con investitori potenzialmente interessati all’ingresso nel proprio capitale, contatti che tuttavia non si concretizzano.
Seguono diversi incontri con i vertici della banca, nei quali la Vigilanza ribadisce la necessità di una ricapitalizzazione; di un rilancio operativo; di un incremento della redditività; di mantenere un adeguato ammontare di liquidità; di un’attenta valutazione dell’adeguatezza degli accantonamenti a fronte di crediti deteriorati, soprattutto per le cosiddette inadempienze probabili (crediti a imprese in temporanea difficoltà).
Nel 2018 il processo di trasformazione societaria attraversa fasi alterne. Nel frattempo si registra una accelerazione del deterioramento della situazione aziendale: il primo semestre si chiude con una perdita consolidata di circa €140 mln (l’esercizio 2017 si era chiuso sostanzialmente in pareggio), dovuta alla svalutazione degli avviamenti e ad accantonamenti sulle principali esposizioni creditizie; i coefficienti patrimoniali diminuiscono al di sotto dei valori target fissati dalla Vigilanza.
Con lettera del novembre 2018 la Banca d’Italia, nell’evidenziare l’inadeguatezza del percorso di ristrutturazione aziendale, invita gli organi aziendali a comunicare gli eventuali sviluppi nella ricerca di potenziali investitori nel capitale della Capogruppo e i progressi nel progetto di integrazione con altre banche popolari. Inoltre, richiede alle funzioni di controllo interno della banca di condurre una verifica sulla correttezza della classificazione e degli accantonamenti sulle esposizioni nei confronti dei maggiori gruppi affidati. Il peggioramento del portafoglio creditizio e la sostanziale stasi operativa determinano la chiusura dell’esercizio 2018 con una perdita consolidata di €430 mln. I coefficienti patrimoniali diminuiscono ulteriormente, attestandosi al di sotto della riserva di conservazione del capitale. All’inizio del 2019 emergono forti conflittualità tra Presidente dell’organo amministrativo e le componenti a lui riconducibili, da un lato, e l’Amministratore delegato, i componenti del Comitato di Controllo Interno e Rischi, il Presidente del Collegio sindacale, dall’altro. Si determina un vero e proprio stallo gestionale. Nel giugno 2019 la Banca d’Italia avvia una procedura sanzionatoria amministrativa nei confronti dell’intermediario e di alcuni dirigenti ed ex dirigenti, per carenze nei controlli relativi al processo creditizio. Nel secondo trimestre del 2019, a seguito dell’introduzione dell’incentivo fiscale previsto dal c.d. Decreto Crescita, l’intermediario intensifica i tentativi di aggregazione. Nella prima metà del 2019, in numerosi incontri svoltisi in rapida successione, la Vigilanza sottolinea agli esponenti aziendali la necessità di preservare la coesione nella governance in una fase particolarmente delicata per la banca. Inoltre, in vista del parziale rinnovo del Consiglio di amministrazione, nel maggio 2019 la Banca d’Italia trasmette una lettera di intervento al Collegio sindacale e al CdA per sottolineare la necessità di inserire nel CdA elementi dotati di autorevolezza, reputazione e adeguati requisiti di esperienza. Il CdA registra un parziale rinnovo a fine luglio 2019.
Il 18 giugno 2019 vengono avviati presso la capogruppo accertamenti ispettivi di vigilanza a spettro esteso. L’ispezione si concentra in una prima fase sul ricambio della governance, avvenuto a fine luglio, per poi passare all’analisi della qualità del credito. I risultati, ufficializzati a dicembre, evidenziano l’incapacità della nuova governance di adottare con sufficiente celerità ed efficacia le misure correttive necessarie per superare la stasi operativa e riequilibrare la situazione reddituale e patrimoniale della BPB. Emergono inoltre gravi perdite patrimoniali che portano i requisiti prudenziali di Vigilanza al di sotto dei limiti regolamentari.
***
Nel corso del periodo descritto continui sono stati gli scambi informativi con la Consob, documentati in numerosi resoconti di incontri e in una ventina di lettere formali. Numerose e continue sono state inoltre le interlocuzioni con l’Autorità giudiziaria. L’aggravamento della situazione aziendale della BPB è stato più volte portato all’attenzione anche del Ministro dell’Economia e delle Finanze (lettere del 27 febbraio, 3 maggio, 2 ottobre e 26 novembre 2019).
La rilevanza della Banca Popolare di Bari per l’economia locale
Alla banca fanno capo poco meno di 600.000 clienti, tra cui oltre 100.000 aziende; a queste ultime è riferibile circa il 60% degli impieghi (intorno a € 6 mld). I depositi da clientela ammontano a € 8 mld, di cui € 4,5 mld di ammontare unitario inferiore a € 100.000 e come tali protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).
La banca ha quote di mercato significative, nell’intorno del 10%, sia degli impieghi sia della raccolta, in Puglia, Basilicata e Abruzzo.
Il radicamento capillare della banca e la sua natura di cooperativa sul territorio hanno determinato l’ampia diffusione degli strumenti finanziari emessi dalla BPB. Il numero dei soci è pari a 70.000 circa, con quote di partecipazione mediamente pari a 2.500 azioni, corrispondenti a € 5.900, considerando l’ultimo prezzo rilevato sul mercato Hi-MTF prima della recente sospensione (€ 2,38). Le obbligazioni della banca (senior e subordinate), pari nel complesso a €300 mln, sono per oltre i due terzi in mano a privati e clientela al dettaglio.
Nell’ipotesi in cui si dovesse pervenire a uno scenario liquidatorio con rimborso dei depositanti (senza cessione di attività e passività ad un altro intermediario), le ricadute del dissesto sarebbero assai rilevanti, sia sul tessuto economico sia sul risparmio locale.
La liquidazione implicherebbe innanzi tutto l’azzeramento del valore delle azioni che esacerberebbe il contenzioso legale con i soci, già elevato a motivo delle modalità di collocamento degli aumenti di capitale 2014-15 (€550 mln, quasi integralmente sottoscritti da clientela al dettaglio), ritenute dalla Consob non coerenti con la normativa sui servizi di investimento e da essa sanzionate. Subirebbero la stessa sorte anche i prestiti subordinati (ca. €290 mln, di cui €220 mln collocati a clientela al dettaglio).
Sulla base di prime stime, verrebbero inoltre colpiti integralmente i creditori chirografari e i depositi eccedenti i 100.000 euro non riconducibili a famiglie e piccole imprese, con il rischio che siano colpiti, in quota parte, anche quelli superiori a 100.000 euro facenti capo a tali ultimi soggetti.
Il FITD dovrebbe effettuare rimborsi a favore dei depositanti protetti per un importo complessivo di euro 4,5 mld circa, a fronte di una dotazione finanziaria che a dicembre 2019 sarà pari a €1,7 mld. Ciò implicherebbe l’esigenza di attivare integralmente il finanziamento per €2,75 mld. sottoscritto nell’agosto 2019 dal FITD con un pool di banche e finalizzato a fornire prontamente al Fondo risorse per i rimborsi. Per la restituzione del finanziamento potrebbe essere necessario il ricorso a contribuzioni straordinarie a carico del sistema bancario, che determinerebbero perdite significative.
La cessazione dell’attività della banca implicherebbe il blocco dell’operatività con forte pregiudizio della continuità di finanziamento di famiglie e imprese; gli impatti sul territorio sarebbero considerevoli, anche alla luce della cospicua quota degli impieghi erogati dalla BPB nelle regioni di insediamento (come detto, pari al 10%). Anche gli impatti occupazionali (circa 2.700 dipendenti) sarebbero rilevanti e difficilmente assorbibili dalla debole economia locale. La crisi della BPB potrebbe inoltre incrinare la fiducia dei depositanti di altre piccole banche locali, innescando un effetto contagio.
Tutto ciò rende di fatto non praticabile una liquidazione dell’intermediario senza cessione di attività e passività; quest’ultima opzione richiede l’individuazione di una banca interessata ad acquisire il compendio aziendale e ciò potrebbe risultare particolarmente problematico a causa delle difficili condizioni economiche dell’area di insediamento e della situazione dell’azienda.
La cessione di attività e passività sarebbe comunque impossibile (per carenza di controparti interessate) senza un consistente aiuto di Stato a fondo perduto, al fine di coprire lo sbilancio di cessione e, in funzione delle richieste del cessionario, anche gli oneri di riorganizzazione e il fabbisogno di capitale a fronte degli assorbimenti patrimoniali da parte delle attività acquisite, secondo lo schema della liquidazione delle banche venete.
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quel momento, l'Utente ha diritto a continuare a fruire del proprio Abbonamento. La disdetta non dà invece
diritto ad
alcun rimborso per eventuali periodi non goduti per scelta dell'Utente.
3.5 In caso di mancato esercizio della disdetta, il rinnovo avverrà al medesimo costo della transazione
iniziale, salvo
che il Fornitore non comunichi all'Utente la variazione del prezzo dell'Abbonamento con un preavviso di
almeno 30 giorni
rispetto alla data di scadenza. Se, dopo aver ricevuto la comunicazione della variazione del prezzo,
l'Utente non
esercita la disdetta entro 24 ore dalla scadenza, l'Abbonamento si rinnova al nuovo prezzo comunicato dal
Fornitore.
3.6 Il Fornitore addebiterà anticipatamente l'intero prezzo dell'Abbonamento subito dopo ogni rinnovo sullo
stesso
strumento di pagamento in precedenza utilizzato dall'Utente ovvero sul diverso strumento indicato
dall'Utente attraverso
l'area riservata del proprio account personale.
4. Recesso DEL CONSUMATORE
4.1 L'Utente, ove qualificabile come consumatore – per consumatore si intende una persona fisica che agisce
per scopi
estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ha
diritto di
recedere dal contratto, senza costi e senza l'onere di indicarne i motivi, entro 14 giorni dalla data di
attivazione
dell'Abbonamento acquistato.
4.2 L'Utente può comunicare la propria volontà di recedere, inviando al Fornitore una comunicazione
esplicita in questo
senso mediante una delle seguenti modalità:
mediante raccomandata a.r. indirizzata alla sede del Fornitore;
per email al seguente indirizzo help@newslist.it;
4.3 Ai fini dell'esercizio del recesso l'Utente può, a sua scelta, utilizzare questo modulo
4.4 Il termine per l'esercizio del recesso si intende rispettato se la comunicazione relativa all'esercizio
del diritto
di recesso è inviata dall'Utente prima della scadenza del periodo di recesso.
4.5 In caso di valido esercizio del recesso, il Fornitore rimborserà all'Utente il pagamento ricevuto in
relazione
all'Abbonamento cui il recesso si riferisce, al netto di un importo proporzionale a quanto è stato fornito
dal Fornitore
fino al momento in cui il consumatore lo ha informato dell'esercizio del diritto di recesso; per il calcolo
di tale
importo, si terrà conto dei numeri o comunque dei contenuti fruiti e/o fruibili dal consumatore fino
all'esercizio del
diritto di recesso. Il rimborso avverrà entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso sullo
stesso
mezzo di pagamento utilizzato per la transazione iniziale.
4.6 Eventuali eccezioni al diritto di recesso, ove previste da Codice del consumo – decreto legislativo 6
settembre
2005, n. 206, saranno comunicate al consumatore in sede di offerta prima dell'acquisto.
5. Modalità di pagamento
5.1 L'Abbonamento comporta l'obbligo per l'Utente di corrispondere al Fornitore il corrispettivo nella
misura
specificata nell'offerta in relazione al pacchetto scelto dall'Utente.
5.2 Tutti i prezzi indicati nell'offerta si intendono comprensivi di IVA.
5.3 Il pagamento dei corrispettivi può essere effettuato mediante carte di credito o debito abilitate ad
effettuare gli
acquisti online. Le carte accettate sono le seguenti: Visa, Mastercard, American Express.
5.4 L'Utente autorizza il Fornitore ad effettuare l'addebito dei corrispettivi dovuti al momento
dell'acquisto
dell'Abbonamento e dei successivi rinnovi sulla carta di pagamento indicata dallo stesso Utente.
5.5 Il Fornitore non entra in possesso dei dati della carta di pagamento utilizzata dall'Utente. Tali dati
sono
conservati in modo sicuro dal provider dei servizi di pagamento utilizzato dal Fornitore (Stripe o il
diverso provider
che in futuro potrà essere indicato all'Utente). Inoltre, a garanzia dell'Utente, tutte le informazioni
sensibili della
transazione vengono criptate mediante la tecnologia SSL – Secure Sockets Layer.
5.6 È onere dell'Utente: (i) inserire tutti i dati necessari per il corretto funzionamento dello strumento
di pagamento
prescelto; (ii) mantenere aggiornate le informazioni di pagamento in vista dei successivi rinnovi (per
esempio,
aggiornando i dati della propria carta di pagamento scaduta in vista del pagamento dei successivi rinnovi
contrattuali).
Qualora per qualsiasi motivo il pagamento non andasse a buon fine, il Fornitore si riserva di sospendere
immediatamente
l'Abbonamento fino al buon fine dell'operazione di pagamento; trascorsi inutilmente 3 giorni senza che il
pagamento
abbia avuto esito positivo, è facoltà del Fornitore recedere dal contratto con effetti immediati.
Pagamenti all'interno dell'applicazione IOS
5.7 In caso di acquisto dell'Abbonamento mediante l'Applicazione per dispositivi IOS, il pagamento è gestito
interamente
attraverso la piattaforma App Store fornita dal gruppo Apple. Il pagamento del corrispettivo è
automaticamente
addebitato sull'Apple ID account dell'Utente al momento della conferma dell'acquisto. Gli abbonamenti
proposti sono
soggetti al rinnovo automatico e all'addebito periodico del corrispettivo. L'Utente può disattivare
l'abbonamento fino a
24h prima della scadenza del periodo di abbonamento in corso. In caso di mancata disattivazione,
l'abbonamento si
rinnova per un eguale periodo e all'Utente viene addebitato lo stesso importo sul suo account Apple.
L'Utente può
gestire e disattivare il proprio abbonamento direttamente dal proprio profilo su App Store. Per maggiori
informazioni al
riguardo: https://www.apple.com/it/legal/terms/site.html. Il Fornitore non è responsabile per eventuali
disservizi della
piattaforma App Store.
6. Promozioni
6.1 Il Fornitore può a sua discrezione offrire agli Utenti delle promozioni sotto forma di sconti o periodi
gratuiti di
fruizione del Servizio.
6.2 Salvo che non sia diversamente specificato nella pagina di offerta della promozione, l'adesione a una
promozione
comporta, alla sua scadenza, l'attivazione automatica del Servizio a pagamento con addebito periodico del
corrispettivo
in base al contenuto del pacchetto di volta in volta selezionato dall'Utente.
6.3 L'Utente ha la facoltà di disattivare il Servizio in qualunque momento prima della scadenza del periodo
di prova
attraverso una delle modalità indicate nel precedente articolo 3).
7. Obblighi e garanzie dell'Utente
7.1 L'Utente dichiara e garantisce:
- di essere maggiorenne;
- di sottoscrivere l'Abbonamento per scopi estranei ad attività professionali, imprenditoriali, artigianali
o commerciali
eventualmente svolte;
- che tutti i dati forniti per l'attivazione dell'Abbonamento sono corretti e veritieri;
- che i dati forniti saranno mantenuti aggiornati per l'intera durata dell'Abbonamento.
7.2 L'Utente si impegna al pagamento del corrispettivo in favore del Fornitore nella misura e con le
modalità definite
nei precedenti articoli.
7.3 L'Utente si impegna ad utilizzare l'Abbonamento e i suoi contenuti a titolo esclusivamente personale, in
forma non
collettiva e senza scopo di lucro; l'Utente è inoltre responsabile per qualsiasi uso non autorizzato
dell'Abbonamento e
dei suoi contenuti, ove riconducibile all'account dell'Utente medesimo; per questo motivo l'Utente si
impegna ad
assumere tutte le precauzioni necessarie per mantenere riservato l'accesso all'Abbonamento attraverso il
proprio account
(per esempio, mantenendo riservate le credenziali di accesso ovvero segnalando senza ritardo al Fornitore
che la
riservatezza di tali credenziali risulta compromessa per qualsiasi motivo).
7.4 La violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo conferisce al Fornitore il diritto di
risolvere
immediatamente il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento dei
danni.
8. Tutela della proprietà intellettuale e industriale
8.1 L'Utente riconosce e accetta che i contenuti dell'Abbonamento, sotto forma di testi, immagini,
fotografie, grafiche,
disegni, contenuti audio e video, animazioni, marchi, loghi e altri segni distintivi, sono coperti da
copyright e dagli
altri diritti di proprietà intellettuale e industriale di volta in volta facenti capo al Fornitore e ai suoi
danti causa
e per questo si impegna a rispettare tali diritti.
8.2 Tutti i diritti sono riservati in capo ai titolari; l'Utente accetta che l'unico diritto acquisito con
il contratto
è quello di fruire dei contenuti dell'Abbonamento con le modalità e i limiti propri del Servizio. Fatte
salve le
operazioni di archiviazione e condivisione consentite dalle apposite funzionalità del Servizio, qualsiasi
attività di
riproduzione, pubblica esecuzione, comunicazione a terzi, messa a disposizione, diffusione, modifica ed
elaborazione dei
contenuti è espressamente vietata.
8.3 La violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo conferisce al Fornitore il diritto di
risolvere
immediatamente il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento dei
danni.
9. Manleva
9.1 L'Utente si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore contro qualsiasi costo – inclusi gli
onorari degli
avvocati, spesa o danno addebitato al Fornitore o in cui il Fornitore dovesse comunque incorrere in
conseguenza di usi
impropri del Servizio da parte dell'Utente o per la violazione da parte di quest'ultimo di obblighi
derivanti dalla
legge ovvero dai presenti termini d'uso.
10. Limitazione di responsabilità
10.1 Il Fornitore è impegnato a fornire un Servizio con contenuti professionali e di alta qualità; tuttavia,
il
Fornitore non garantisce all'Utente che i contenuti siano sempre privi di errori o imprecisioni; per tale
motivo,
l'Utente è l'unico responsabile dell'uso dei contenuti e delle informazioni veicolate attraverso di
essi.
10.2 L'Utente riconosce e accetta che, data la natura del Servizio e come da prassi nel settore dei servizi
della
società dell'informazione, il Fornitore potrà effettuare interventi periodici sui propri sistemi per
garantire o
migliorare l'efficienza e la sicurezza del Servizio; tali interventi potrebbero comportare il rallentamento
o
l'interruzione del Servizio. Il Fornitore si impegna a contenere i periodi di interruzione o rallentamento
nel minore
tempo possibile e nelle fasce orarie in cui generalmente vi è minore disagio per gli Utenti. Ove
l'interruzione del
Servizio si protragga per oltre 24 ore, l'Utente avrà diritto a un'estensione dell'Abbonamento per un numero
di giorni
pari a quello dell'interruzione; in tali casi, l'Utente riconosce che l'estensione dell'Abbonamento è
l'unico rimedio in
suo favore, con la conseguente rinunzia a far valere qualsivoglia altra pretesa nei confronti del
Fornitore.
10.3 L'Utente riconosce e accetta che nessuna responsabilità è imputabile al Fornitore:
- per disservizi dell'Abbonamento derivanti da malfunzionamenti di reti elettriche e telefoniche ovvero di
ulteriori
servizi gestiti da terze parti che esulano del tutto dalla sfera di controllo e responsabilità del Fornitore
(per
esempio, disservizi della banca dell'Utente, etc...);
- per la mancata pubblicazione di contenuti editoriali che derivi da cause di forza maggiore.
10.4 In tutti gli altri casi, l'Utente riconosce che la responsabilità del Fornitore in forza del contratto
è limitata
alle sole ipotesi di dolo o colpa grave.
10.5 Ai fini dell'accertamento di eventuali disservizi, l'Utente accetta che faranno fede le risultanze dei
sistemi
informatici del Fornitore.
11. Modifica dei termini d'uso
11.1 L'Abbonamento è disciplinato dai termini d'uso approvati al momento dell'acquisto.
11.2 Durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore si riserva di modificare i termini della
fornitura per
giustificati motivi connessi alla necessità di adeguarsi a modifiche normative o obblighi di legge, alle
mutate
condizioni del mercato di riferimento ovvero all'attuazione di piani aziendali con ricadute sull'offerta dei
contenuti.
11.3 I nuovi termini d'uso saranno comunicati all'Utente con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla
scadenza del
periodo di fatturazione in corso ed entreranno in vigore a partire dall'inizio del periodo di fatturazione
successivo.
Se l'Utente non è d'accordo con i nuovi termini d'uso, può esercitare la disdetta secondo quanto previsto al
precedente
articolo 3.
11.4 Ove la modifica dei termini d'uso sia connessa alla necessità di adeguarsi a un obbligo di legge, i
nuovi termini
d'uso potranno entrare in vigore immediatamente al momento della comunicazione; resta inteso che, solo in
tale ipotesi,
l'Utente potrà recedere dal contratto entro i successivi 30 giorni, con il conseguente diritto ad ottenere
un rimborso
proporzionale al periodo di abbonamento non goduto.
12. Trattamento dei dati personali
12.1 In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679 UE e dal Codice della privacy (decreto
legislativo 30
giugno 2003, n. 196), i dati personali degli Utenti saranno trattati per le finalità e in forza delle basi
giuridiche
indicate nella privacy policy messa a disposizione dell'Utente in sede di registrazione e acquisto.
12.2 Accettando i presenti termini di utilizzo, l'Utente conferma di aver preso visione della privacy policy
messa a
disposizione dal Fornitore e di averne conservato copia su supporto durevole.
12.3 Il Fornitore si riserva di modificare in qualsiasi momento la propria privacy policy nel rispetto dei
diritti degli
Utenti, dandone notizia a questi ultimi con mezzi adeguati e proporzionati allo scopo.
13. Servizio clienti
13.1 Per informazioni sul Servizio e per qualsiasi problematica connessa con la fruizione dello stesso,
l'Utente può
contattare il Fornitore attraverso i seguenti recapiti: help@newslist.it
14. Legge applicabile e foro competente
14.1 Il contratto tra il Fornitore e l'Utente è regolato dal diritto italiano.
14.2 Ove l'Utente sia qualificabile come consumatore, per le controversie comunque connesse con la
formazione,
esecuzione, interpretazione e cessazione del contratto, sarà competente il giudice del luogo di residenza o
domicilio
del consumatore, se ubicato in Italia.