16 Giugno
Il grosso guaio del Csm travolge l'Anm (e il Pd)
Scontro tra le correnti nell'Associazione nazionale magistrati, il presidente Grasso si dimette, al suo posto eletto il pm Poniz, la corrente di Davigo rientra nella giunta. Maria Elena Boschi avvisa il segretario Zingaretti: "Sono arrivati più attacchi a Lotti dall’interno del Pd che dagli avversari politici". Politica, ordine giudiziario, Costituzione. Perché il corto circuito va riparato subito
Il grosso guaio del Csm è una reazione atomica fuori controllo. L'organo di autogoverno è a pezzi, la magistratura associata, le sue correnti, sono in disarmo. Le relazioni tra partiti, istituzioni e sistema giudiziario sono esposte al pubblico non come una normale, necessaria, virtuosa e leale collaborazione istituzionale, ma come un rapporto malato in cui si intrecciano e prevalgono gli interessi privati senza neppure la realpolitik della "ragion di Stato". Siamo in un campo di filo spinato arroventato dalle bombe.
Il Partito democratico è in piena guerra, il ruolo di Lotti, la linea del silenzio e poi né né di Zingaretti sono materiale incandescente e poco fa Maria Elena Boschi, parlando ad Assisi al primo incontro nazionale della mozione «Sempre Avanti» guidata da Roberto Giachetti e da Anna Ascani, ha tirato una bordata: "Sono arrivati più attacchi a Lotti dall’interno del Pd che dagli avversari politici. Autosospendendosi ha fatto una scelta che non era scontata e dovuta, di grande generosità verso la comunità del Pd e va quindi rispettato". Gong, i renziani marciano contro Zingaretti. La partita giudiziaria si incrocia con quella del gruppo di comando del partito, gli assetti della nuova segreteria, cosa che è andata di traverso ai renziani. Breve quadretto di famiglia. "Bullismo correntizio" (Morani); "Difficile nascondere l'irritazione" (Giachetti); "Scelte che non condivido" (Marcucci); "Vertici inadeguati" (D'Alfonso). Carlo Calenda se ne inventa una nuova: "Su segreteria Pd leggo di nuovo commenti che sembrano scritti da avversari politici. Se una componente si sente esclusa potremmo valutare un governo ombra per marcare a uomo i Ministri. Persone come Renzi, Morani, Giachetti, Minniti, Nannicini potrebbero farne parte. Che ne dite?". Il governo ombra, una cosa inedita per il Pd. Nella sua storia ce ne sono stati ben due, uno fu varato quando ancora si chiamava Pci, da Achille Occhetto nel 1989; l'altro...
Il grosso guaio del Csm è una reazione atomica fuori controllo. L'organo di autogoverno è a pezzi, la magistratura associata, le sue correnti, sono in disarmo. Le relazioni tra partiti, istituzioni e sistema giudiziario sono esposte al pubblico non come una normale, necessaria, virtuosa e leale collaborazione istituzionale, ma come un rapporto malato in cui si intrecciano e prevalgono gli interessi privati senza neppure la realpolitik della "ragion di Stato". Siamo in un campo di filo spinato arroventato dalle bombe.
Il Partito democratico è in piena guerra, il ruolo di Lotti, la linea del silenzio e poi né né di Zingaretti sono materiale incandescente e poco fa Maria Elena Boschi, parlando ad Assisi al primo incontro nazionale della mozione «Sempre Avanti» guidata da Roberto Giachetti e da Anna Ascani, ha tirato una bordata: "Sono arrivati più attacchi a Lotti dall’interno del Pd che dagli avversari politici. Autosospendendosi ha fatto una scelta che non era scontata e dovuta, di grande generosità verso la comunità del Pd e va quindi rispettato". Gong, i renziani marciano contro Zingaretti. La partita giudiziaria si incrocia con quella del gruppo di comando del partito, gli assetti della nuova segreteria, cosa che è andata di traverso ai renziani. Breve quadretto di famiglia. "Bullismo correntizio" (Morani); "Difficile nascondere l'irritazione" (Giachetti); "Scelte che non condivido" (Marcucci); "Vertici inadeguati" (D'Alfonso). Carlo Calenda se ne inventa una nuova: "Su segreteria Pd leggo di nuovo commenti che sembrano scritti da avversari politici. Se una componente si sente esclusa potremmo valutare un governo ombra per marcare a uomo i Ministri. Persone come Renzi, Morani, Giachetti, Minniti, Nannicini potrebbero farne parte. Che ne dite?". Il governo ombra, una cosa inedita per il Pd. Nella sua storia ce ne sono stati ben due, uno fu varato quando ancora si chiamava Pci, da Achille Occhetto nel 1989; l'altro arrivò con Walter Veltroni nel 2008. Furono entrambi l'ombra del nulla. Siamo in una zona ad alto voltaggio. Chi resterà fulminato? Tutti aspettano la mossa di Matteo Renzi.
In una dimensione parallela - e come abbiamo appreso dalla lettura degli atti d'indagine, convergente con la politica negli interessi di bassa cucina - la magistratura associata sta implodendo. Stamattina il presidente dell'Associazione nazionale magistrati (Anm), Pasquale Grasso, durante la riunione del direttivo, ha annunciato le sue dimissioni dalla guida del sindacato delle toghe.
"Vi ho ascoltato e compreso. Ovviamente rassegno le mie dimissioni, lo faccio serenamente, dicendo no a me stesso. Nel ricordo di un grande intellettuale del passato, che ricordava che i moralisti dicono no agli altri, l'uomo morale dice no a se stesso", ha detto Grasso. I moralisti dicono no agli altri, questo è il passaggio chiave. Grasso ha incontrato l'opposizione dura delle correnti. Angelo Renna (Unicost) ha definito la gestione della vicenda una "Caporetto", Giovanni Tedesco (Area) ha attaccato la corrente di Magistratura Indipendente che aveva chiesto il rientro nel Csm dei togati che si erano autosospesi e oggi sono dimissionari: "Saremo pronti a riaccogliervi in una Giunta unitaria quando sarete veramente cambiati". Sono frasi durissime che tracciano il solco. Il gruppo che fa capo al magistrato Piercamillo Davigo, Autonomia&Indipendenza, ha messo la parola fine sulla presidenza di Grasso e così Francesco Valentini ha usato la spada: "Questa vicenda è catastrofica, la decisione di Grasso di lasciare Magistratura Indipendente non è compatibile con la sua permanenza alla presidenza dell'Anm". L'argomentazione del gruppo di Davigo non fa una piega sul punto del metodo: Grasso infatti era alla presidenza da pochi mesi, criterio di rotazione, spettava a Magistratura Indipendente, corrente al centro della storia da liaisons dangereuses con la politica emersa con l'inchiesta sul procuratore di Roma Luca Palamara.
Azione e reazione. Il colpo arriva fino al vertice di Magistratura Indipendente con Antonello Racanelli (che è procuratore aggiunto a Roma) che prende carta e penna e fa suonare il tamburo di guerra: "Comunico che ieri durante una riunione di segreteria ho presentato le dimissioni irrevocabili dell’incarico di segretario di Magistratura Indipendente. Come già noto a molti colleghi del gruppo già da tempo avevo manifestato la volontà di lasciare tale incarico (in occasione della scadenza del mandato avvenuta nelle scorse settimane) ed in occasione dell’assemblea generale del 5 giugno avevo già messo a disposizione il mio incarico". L'appuntamento per guardarsi tutti in faccia in MI è il 5/6 luglio, quando ci sarà l'assemblea generale del gruppo. Chiosa sulferea, che annuncia molto altro: "Allo stato, dico solo che non parteciperò al ‘festival della grande ipocrisia’ di molti esponenti di rilievo della magistratura associata".
Patatrac e autoribaltamento dell'Anm. Incassate le dimissioni di Grasso, messa Magistratura Indipendente all'angolo, l'Anm autoribaltata ha eletto presidente il pm di Milano Luca Poniz, esponente di Area, il gruppo delle toghe progressiste. Finora Poniz è stato vicepresidente del sindacato delle toghe. Attenzione: rientra nella giunta dell'Anm il gruppo di Davigo, Autonomia&Indipendenza, l'incarico di vicesegretario è andato Cesare Bonamartini, giudice a Brescia. Nella nuova giunta, il vicepresidente e il segretario sono della corrente di Unicost, la vicepresidenza va ad Alessandra Salvadori (presidente di sezione al tribunale di Torino), confermato nell'incarico di segretario Giuliano Caputo, pm di Santa Maria Capua Vetere. A questo punto cosa faranno? Bella domanda, dovrebbero sciogliere le correnti, ma il metodo di elezione è fatto per farle proliferare, la parola passa al Parlamento.
Le pietre rotolano a valle. Siamo di fronte a uno scenario che si può risolvere solo con l'iniziativa del Quirinale (che ha già preso una decisione importante indicendo elezioni suppletive per sostituire i consiglieri che si sono dimessi, non sciogliendo il Csm) e del Parlamento che deve mettere mano a una riforma efficace in tempi rapidissimi. Il Csm è un organo di rilievo costituzionale, siamo nel cuore della Repubblica italiana, deve esser chiaro a tutti che un Csm che non funziona è un problema urgente che richiede risposte veloci e efficaci. Basta dare una rapida lettura ai lavori dell'Assemblea Costituente per rendersi conto della delicatezza della materia. La sua involuzione è in corso da decenni e riguarda il suo indebolimento (l'indipendenza che va tutelata) e la sua estrema politicizzazione (il correntismo) che ne ha fatto esondare il ruolo in maniera impropria e dannosa per le istituzioni.
Ricordiamo che nel 1985 il Presidente Francesco Cossiga - che vide con largo anticipo il punto di caduta odierno del Csm - impedì l'apertura di un dibattito sulle dichiarazione del Presidente del Consiglio in una seduta prevista per il 3 dicembre. Cossiga scrisse: che "nel nostro sistema di organi istituzionali la valutazione dei comportamenti del presidente del Consiglio è attribuita in via esclusiva al Parlamento e non può essa assolutamente di essa intendersi sotto nessun profilo investito un organo, anche se di alta amministrazione, quale il Consiglio superiore della magistratura". La questione sollevata allora da Cossiga è il nocciolo radioattivo che va spento, la politicizzazione. Il Presidente della Repubblica allora spiegò che l'incompetenza del Csm "riguarda l'estraneità al circuito di sindacato politico del Consiglio superiore della magistratura, organo al quale, in nessun caso e in nessuna misura possono intestarsi poteri di indirizzo politico, e che deve invece attendere in assoluta indipendenza alla sua precipua e inconfondibile attribuzione di organo di amministrazione della magistratura".
Bisogna ricordare bene cosa dispone l'articolo 104 della Costituzione:
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Quanto sia grave la situazione emerge dalla lettura e dal confronto con il dibattito in Assemblea Costituente. Facciamo due passaggi prendendo come testo base un volume preziosissimo: "La Costituzione della Repubblica italiana, illustrata con i lavori preparatori da Vittorio Falzone, Filippo Palermo, Francesco Cosentino". Potete scaricare il testo dall'Archivio della Camera.
I lavori dell'Assemblea Costituente sono una fonte inesauribile di saggezza che il tempo ha dissipato e infangato. La discussione su ogni singolo punto è ampia, densa, bellissima. L'indipendenza della magistratura è vista in doppio senso: a tutela dell'ordine e della stessa politica. Nessuna invasione di campo. Collaborazione. Chiarezza. Ci fu un grande dibattito sui poteri del ministro di Grazia e Giustizia, venne avanzata la proposta di far entrare il Guardasigilli nel Csm, ma fu Ruini a spiegare perfettamente perché il potere politico dovesse essere estraneo al Consiglio: "L'ammissione del ministro nel Consiglio diminuirebbe e intralcerebbe l'esercizio dei compiti che gli spettano per l'organizzazione del servizio della giustizia, e di fronte alle stesse decisioni del Consiglio superiore sul personale, che hanno valore vincolante per il ministro, ma non escludono la sua funzione di vigilanza per la regolarità delle decisioni da tradursi poi in provvedimenti di cui il ministro è responsabile». Delicato e preciso come il meccanismo di un orologio svizzero.
Sulle carriere, l'Assemblea svolse ampia discussione, riportiamo una annotazione contenuta nel volume che abbiamo preso come nostra guida: "Il presidente della Commissione, on. Ruini, disse: "Ciò che importa è fissare nell'articolo della Costituzione, come quattro chiodi, i punti essenziali, su cui è competente il Consiglio, e nei quali non può ingerirsi il ministro. Si noti che ormai già, di fatto, tre punti sono acquisiti: le nomine, le promozione, le norme disciplinari, che spettano all'attuale Consiglio superiore. Restano solo i trasferimenti a subire le possibilità di influenza del potere esecutivo. Infatti se - data l'inamovibilità - un magistrato, quando occupa una data sede, non è trasferibile, senza il suo consenso, il Ministero ha facoltà discrezionale di assegnare cove crede i magistrati di prima nomina, quelli promossi, e può inoltre trasferire gli inamovibili magistrati dalla sede attuale a quella che chiedono; nel che vi può essere il favore, l'ingerenza, la infiltrazione dell'esecutivo che vogliamo eliminare (A. C. pag. 2460). L'on. Grassi, tuttavia, insistette nel suo duplice punto di vista: 1) che sui trasferimenti dei magistrati a domanda dell'interessato il ministro di grazia e giustizia avesse facoltà di provvedere direttamente senza bisogno di ricorrere al parere del Consiglio superiore; 2) che per quanto riguardava il pubblico ministero il Consiglio superiore potesse soltanto dare pareri non vincolanti. Entrambi gli argomenti, accantonati temporaneamente, furono decisi in una successiva seduta (26 novembre); e allora l'on. Leone dichiarò, a nome della Commissione, di non potere accedere, circa i trasferimenti a domanda, all'opinione espressa dall'on. Grassi per il duplice motivo della non opportunità di rompere l'armonia del Consiglio superiore della magistratura, congegnato nella Costituzione come organo che presiede a tutta la vita dell'ordinamento giudiziario, e della necessità di non lasciare adito, attraverso l'eccezione proposta, proprio a quelle interferenze di carattere politico che si volevano evitare e che fatalmente si sarebbero presentate nel caso di pluralità di domande per un medesimo posto vacante, nella quale ipotesi il ministro verrebbe ad avere un potere discrezionale troppo ampio, che la Costituzione intendeva, invece, togliergli, deferendolo a un organo collegiale il quale è il più idoneo a valutare tutti quegli elementi che, proprio nel caso di concorso di domande, debbono essere attentamente vagliati. Circa il pubblico ministero, l'on. Leone fece presente che lo stesso on. Grassi aveva proposto, durante la discussione dell'art. 107, di rinviare la questione alla legge sull'ordinamento giudiziario: in tal modo si sarebbe risolto ogni problema inerente ai rapporti fra ministro di grazia e giustizia e magistratura requirente in sede più acconcia e con più ponderata valutazione di ogni elemento pro e contro. Approvato il principio che su tutti i trasferimenti dei magistrati il Consiglio superiore deve esprimere il suo parere, la parola "trasferimenti" fu inclusa nella casistica dell'art. 105 da cui era stata temporaneamente sospesa".
Nota sul taccuino: in cosa si è trasformata la magistratura? Davvero questo Parlamento, questi partiti, questi politici sono in grado di spegnere un incendio di così vaste proporzioni? La prima crisi non è quella economica, ma quella istituzionale, siamo oltre il punto di rottura, la frattura è esposta. Viviamo tempi interessanti. Senza forse, questo è troppo.
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6.2 Salvo che non sia diversamente specificato nella pagina di offerta della promozione, l'adesione a una
promozione
comporta, alla sua scadenza, l'attivazione automatica del Servizio a pagamento con addebito periodico del
corrispettivo
in base al contenuto del pacchetto di volta in volta selezionato dall'Utente.
6.3 L'Utente ha la facoltà di disattivare il Servizio in qualunque momento prima della scadenza del periodo
di prova
attraverso una delle modalità indicate nel precedente articolo 3).
7. Obblighi e garanzie dell'Utente
7.1 L'Utente dichiara e garantisce:
- di essere maggiorenne;
- di sottoscrivere l'Abbonamento per scopi estranei ad attività professionali, imprenditoriali, artigianali
o commerciali
eventualmente svolte;
- che tutti i dati forniti per l'attivazione dell'Abbonamento sono corretti e veritieri;
- che i dati forniti saranno mantenuti aggiornati per l'intera durata dell'Abbonamento.
7.2 L'Utente si impegna al pagamento del corrispettivo in favore del Fornitore nella misura e con le
modalità definite
nei precedenti articoli.
7.3 L'Utente si impegna ad utilizzare l'Abbonamento e i suoi contenuti a titolo esclusivamente personale, in
forma non
collettiva e senza scopo di lucro; l'Utente è inoltre responsabile per qualsiasi uso non autorizzato
dell'Abbonamento e
dei suoi contenuti, ove riconducibile all'account dell'Utente medesimo; per questo motivo l'Utente si
impegna ad
assumere tutte le precauzioni necessarie per mantenere riservato l'accesso all'Abbonamento attraverso il
proprio account
(per esempio, mantenendo riservate le credenziali di accesso ovvero segnalando senza ritardo al Fornitore
che la
riservatezza di tali credenziali risulta compromessa per qualsiasi motivo).
7.4 La violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo conferisce al Fornitore il diritto di
risolvere
immediatamente il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento dei
danni.
8. Tutela della proprietà intellettuale e industriale
8.1 L'Utente riconosce e accetta che i contenuti dell'Abbonamento, sotto forma di testi, immagini,
fotografie, grafiche,
disegni, contenuti audio e video, animazioni, marchi, loghi e altri segni distintivi, sono coperti da
copyright e dagli
altri diritti di proprietà intellettuale e industriale di volta in volta facenti capo al Fornitore e ai suoi
danti causa
e per questo si impegna a rispettare tali diritti.
8.2 Tutti i diritti sono riservati in capo ai titolari; l'Utente accetta che l'unico diritto acquisito con
il contratto
è quello di fruire dei contenuti dell'Abbonamento con le modalità e i limiti propri del Servizio. Fatte
salve le
operazioni di archiviazione e condivisione consentite dalle apposite funzionalità del Servizio, qualsiasi
attività di
riproduzione, pubblica esecuzione, comunicazione a terzi, messa a disposizione, diffusione, modifica ed
elaborazione dei
contenuti è espressamente vietata.
8.3 La violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo conferisce al Fornitore il diritto di
risolvere
immediatamente il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento dei
danni.
9. Manleva
9.1 L'Utente si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore contro qualsiasi costo – inclusi gli
onorari degli
avvocati, spesa o danno addebitato al Fornitore o in cui il Fornitore dovesse comunque incorrere in
conseguenza di usi
impropri del Servizio da parte dell'Utente o per la violazione da parte di quest'ultimo di obblighi
derivanti dalla
legge ovvero dai presenti termini d'uso.
10. Limitazione di responsabilità
10.1 Il Fornitore è impegnato a fornire un Servizio con contenuti professionali e di alta qualità; tuttavia,
il
Fornitore non garantisce all'Utente che i contenuti siano sempre privi di errori o imprecisioni; per tale
motivo,
l'Utente è l'unico responsabile dell'uso dei contenuti e delle informazioni veicolate attraverso di
essi.
10.2 L'Utente riconosce e accetta che, data la natura del Servizio e come da prassi nel settore dei servizi
della
società dell'informazione, il Fornitore potrà effettuare interventi periodici sui propri sistemi per
garantire o
migliorare l'efficienza e la sicurezza del Servizio; tali interventi potrebbero comportare il rallentamento
o
l'interruzione del Servizio. Il Fornitore si impegna a contenere i periodi di interruzione o rallentamento
nel minore
tempo possibile e nelle fasce orarie in cui generalmente vi è minore disagio per gli Utenti. Ove
l'interruzione del
Servizio si protragga per oltre 24 ore, l'Utente avrà diritto a un'estensione dell'Abbonamento per un numero
di giorni
pari a quello dell'interruzione; in tali casi, l'Utente riconosce che l'estensione dell'Abbonamento è
l'unico rimedio in
suo favore, con la conseguente rinunzia a far valere qualsivoglia altra pretesa nei confronti del
Fornitore.
10.3 L'Utente riconosce e accetta che nessuna responsabilità è imputabile al Fornitore:
- per disservizi dell'Abbonamento derivanti da malfunzionamenti di reti elettriche e telefoniche ovvero di
ulteriori
servizi gestiti da terze parti che esulano del tutto dalla sfera di controllo e responsabilità del Fornitore
(per
esempio, disservizi della banca dell'Utente, etc...);
- per la mancata pubblicazione di contenuti editoriali che derivi da cause di forza maggiore.
10.4 In tutti gli altri casi, l'Utente riconosce che la responsabilità del Fornitore in forza del contratto
è limitata
alle sole ipotesi di dolo o colpa grave.
10.5 Ai fini dell'accertamento di eventuali disservizi, l'Utente accetta che faranno fede le risultanze dei
sistemi
informatici del Fornitore.
11. Modifica dei termini d'uso
11.1 L'Abbonamento è disciplinato dai termini d'uso approvati al momento dell'acquisto.
11.2 Durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore si riserva di modificare i termini della
fornitura per
giustificati motivi connessi alla necessità di adeguarsi a modifiche normative o obblighi di legge, alle
mutate
condizioni del mercato di riferimento ovvero all'attuazione di piani aziendali con ricadute sull'offerta dei
contenuti.
11.3 I nuovi termini d'uso saranno comunicati all'Utente con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla
scadenza del
periodo di fatturazione in corso ed entreranno in vigore a partire dall'inizio del periodo di fatturazione
successivo.
Se l'Utente non è d'accordo con i nuovi termini d'uso, può esercitare la disdetta secondo quanto previsto al
precedente
articolo 3.
11.4 Ove la modifica dei termini d'uso sia connessa alla necessità di adeguarsi a un obbligo di legge, i
nuovi termini
d'uso potranno entrare in vigore immediatamente al momento della comunicazione; resta inteso che, solo in
tale ipotesi,
l'Utente potrà recedere dal contratto entro i successivi 30 giorni, con il conseguente diritto ad ottenere
un rimborso
proporzionale al periodo di abbonamento non goduto.
12. Trattamento dei dati personali
12.1 In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679 UE e dal Codice della privacy (decreto
legislativo 30
giugno 2003, n. 196), i dati personali degli Utenti saranno trattati per le finalità e in forza delle basi
giuridiche
indicate nella privacy policy messa a disposizione dell'Utente in sede di registrazione e acquisto.
12.2 Accettando i presenti termini di utilizzo, l'Utente conferma di aver preso visione della privacy policy
messa a
disposizione dal Fornitore e di averne conservato copia su supporto durevole.
12.3 Il Fornitore si riserva di modificare in qualsiasi momento la propria privacy policy nel rispetto dei
diritti degli
Utenti, dandone notizia a questi ultimi con mezzi adeguati e proporzionati allo scopo.
13. Servizio clienti
13.1 Per informazioni sul Servizio e per qualsiasi problematica connessa con la fruizione dello stesso,
l'Utente può
contattare il Fornitore attraverso i seguenti recapiti: help@newslist.it
14. Legge applicabile e foro competente
14.1 Il contratto tra il Fornitore e l'Utente è regolato dal diritto italiano.
14.2 Ove l'Utente sia qualificabile come consumatore, per le controversie comunque connesse con la
formazione,
esecuzione, interpretazione e cessazione del contratto, sarà competente il giudice del luogo di residenza o
domicilio
del consumatore, se ubicato in Italia.